Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 13 DICEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 416 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso, pervenuto al Garante il 29 ottobre 2012, proposto nei confrontidella Parrocchia San Giovanni Battista di Rosarno, con il quale XY ha ribaditola richiesta, previamente avanzata ai sensi dell'art. 7 del d.lg. 30 giugno2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta a farannotare sul registro dei battesimi della suddetta parrocchia la propria volontàdi non appartenere più alla Chiesa cattolica; rilevato che il ricorrente hachiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2 novembre 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato laparrocchia resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTAla nota pervenuta al Garante via posta elettronica il 9 novembre 2012, con laquale il ricorrente ha comunicato che il parroco di San Giovanni Battista avevaottemperato alla sua richiesta;

VISTAla nota pervenuta al Garante via posta elettronica il 13 novembre 2012, con laquale il parroco di San Giovanni Battista, ha comunicato Ğl'avvenutacancellazione del battesimoğ avvenuta in data 22 ottobre 2012;

RITENUTOpertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguatoriscontro alla richiesta dell'interessato;

VISTAla documentazione in atti;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della Parrocchia diSan Giovanni Battista di Rosarno in ragione del mancato riscontroall'interpello preventivo nella misura di euro 150, compensandone la residuaparte per giusti concorrenti motivi;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)  dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso;

b)  determinanella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti delprocedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico dellaParrocchia San Giovanni Battista di Rosarno, la quale dovrà liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 13 dicembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia