| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 13 DICEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 412 del 13 dicembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTAl'istanza avanzata il 21 giugno 2012 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) neiconfronti di Pierre Fabre Pharma s.r.l., con la quale XY, informatorescientifico del farmaco dipendente della predetta società alla quale era statamossa una contestazione disciplinare all'esito di un'attività"d'indagine", aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibiledi tutti i dati personali che la riguardano relativi all'attività di indaginecui la stessa era stata sottoposta e di conoscerne l'origine, le finalità, lemodalità e la logica del loro trattamento, nonché gli estremi identificatividel responsabile del trattamento; VISTOil ricorso presentato al Garante il 23 luglio 2012 nei confronti di PierreFabre Pharma s.r.l. con il quale XY, rappresentata e difesa dall'avv. FilippoAiello, ha ribadito le richieste già avanzate con l'interpello preventivoritenendo non giustificato il diniego oppostogli dalla società che, nelcomunicarle il recesso dal rapporto di lavoro ex art. 2119 cod. civ., haritenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, di non poter,allo stato, consentire all'interessata medesima di esercitare i diritti di cuiall'art. 7 del medesimo Codice per evitare un pregiudizio effettivo e concretoall'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria; rilevato che laricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenuteper il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1° agosto 2012, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 6 novembre 2012 con la quale, ai sensi dell'art.149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini del procedimento; VISTEle note pervenute il 3 e il 10 settembre 2012 con le quali la societàresistente (rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Scorta e Maria RobertaPerugini) ha ribadito quanto già rappresentato all'interessata con le missivedel 4 e 20 luglio 2012, con le quali aveva sostenuto la propria volontà diavvalersi del differimento del diritto di accesso di cui all'art. 8, comma 2,lett. e) del Codice; ciò in quanto "fornire, sin d'ora, il nominativo delresponsabile del trattamento dei dati personali relativi alla suddettaindagine, l'origine degli stessi (ovvero la specifica fonte dalla quale glistessi sono stati acquisiti), le modalità del trattamento (Š), producesenz'altro un rischio di concreto ed effettivo pregiudizio all'esercizio deidiritti del datore di lavoro in sede giudiziale, anche alla luce delparticolare regime probatorio proprio del processo del lavoro";quest'ultimo infatti, "ponendo l'onere della prova in capo al datore dilavoro, rende particolarmente delicata la fase del disvelamento delle prove,soprattutto in una fase anticipata rispetto al deposito del ricorso di lavoroda parte della ex dipendente"; la resistente ha inoltre sottolineato comei dati personali della ricorrente siano già stati sostanzialmente resi notialla stessa con la lettera dell'11 giugno 2012, la quale contiene"l'articolata, dettagliata, più che intellegibile esposizione dei datipersonali ricavati dall'indagine effettuata" come peraltro"chiaramente manifestato anche dalla relativa analisi contenuta nellarelativa lettera di riscontro"; VISTAla nota pervenuta l'11 settembre 2012 con la quale la ricorrente ha sostenutol'infondatezza dell'eccezione invocata dalla controparte, evidenziando come lastessa, sulla quale "incombe l'onere di allegare e dimostrare ipresupposti" dell'eccezione medesima, "non ha indicato né ilprocedimento giudiziario né ha fornito elementi per individuare un pregiudizioeffettivo e concreto", limitandosi a "richiamare il particolareregime probatorio proprio del processo del lavoro senza spiegare in cosaconsisterebbe tale particolarità e senza dare alcuna informazione in ordine alperché sarebbe necessario, nella specie, un processo del lavoro né aquale rito si riferisca"; VISTOil verbale dell'audizione tenutasi presso questa Autorità il 19 settembre 2012nel corso della quale la società resistente, nel ribadire quanto rappresentatonelle memorie già inoltrate, ha sostenuto la sussistenza del "pregiudizioeffettivo e concreto" di cui all'art. 8, comma 2, lett. e) del Codice"considerato che la ricorrente ha espressamente manifestato la volontà diimpugnare giudizialmente il licenziamento già nell'atto di ricorso (avendoloperaltro già impugnato stragiudizialmente in data 16 luglio 2012)"; laresistente ha quindi precisato che "in qualsiasi procedimento giudizialedi impugnazione del licenziamento (antecedente o successivo all'entrata invigore della legge n. 92/2012) l'onere della prova è a carico del datore dilavoro" e che pertanto, nel caso di specie, "il disvelamentoall'interessata dell'origine dei dati danneggerebbe il datore di lavoroaggravandone ingiustificatamente l'onere probatorio e nel contempo attribuendoun vantaggio processuale alla lavoratrice, sulla quale incombe unicamente unonere di allegazione"; VISTAla memoria pervenuta via e-mail il 2 ottobre 2012 con cui la ricorrente, nelribadire l'insussistenza del "pregiudizio effettivo e concreto", haaffermato che "attualmente non pendono procedimenti giudiziari tra leparti" e che "anche ove si volesse far riferimento ad un futurogiudizio di impugnativa del licenziamento, l'onere della prova incombente suldatore di lavoro riguarderebbe esclusivamente i fatti già oggetto dellacontestazione disciplinare, giacché sarebbe precluso alla società resistentemodificarli (Š)" VISTAla nota datata 31 ottobre 2012 con la quale la società resistente haulteriormente precisato quanto affermato nelle memorie precedenti, osservandoche se è certo che "i fatti (e dunque i dati personali trattati)" –peraltro già portati a dettagliata conoscenza della ricorrente con lacontestazione disciplinare – "non possono essere modificati,differente impostazione richiede invece l'approccio ai mezzi probatori, ossiagli strumenti atti a procurare la prova delle pretese azionate in giudizio (Š):essi non possono ritenersi cristallizzati prima del procedimento (e tantomeno,come vorrebbe la controparte, prima del recesso), in primo luogo perché vi sonomezzi di prova per loro natura non precostituiti (quale la prova testimoniale)e, in secondo luogo perché, nel rito del lavoro, il momento utile per laformazione e produzione delle prove documentali coincide con la presentazionedella memoria difensiva, che cronologicamente segue la proposizione del ricorsodel lavoratore (e non viceversa); infine, perché la scelta di se e comeutilizzarli non può che restare nella completa disponibilità di chi è oneratodal dovere di fornire la prova (Š)"; RILEVATOche, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, i diritti di cuiall'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o alresponsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di datipersonali sono effettuati per far valere o difendere un diritto in sedegiudiziaria, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne unpregiudizio effettivo e concreto per l'esercizio del diritto in sedegiudiziaria; rilevato che la valutazione dell'esistenza del pregiudizioeffettivo deve essere effettuata caso per caso, anche in relazione ai dirittispecificamente esercitati e sulla base di concreti elementi forniti daltitolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti; RITENUTOche la società resistente – che risulta aver raccolto i dati personalidell'interessata attraverso un'indagine diretta a verificare l'eventualericorrenza di comportamenti illeciti della stessa in violazione delleobbligazioni contrattuali – ha fornito, nel caso di specie, elementisufficienti a supporto della propria richiesta di differimento, rappresentandol'esistenza di una situazione precontenziosa fra le parti e precisando che ildisvelamento alla ricorrente dell'origine dei dati oggetto dell'istanzacomprometterebbe il proprio onere probatorio nell'eventuale, ma dichiarata,impugnazione giudiziale del licenziamento; ritenuto quindi che, in relazionealle specifiche circostanze rappresentate e sulla base della documentazione inatti, risulta allo stato legittimo il differimento dell'esercizio dei diritti dicui all'art. 7 del Codice ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), delmedesimo Codice e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato infondato; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: a)dichiara infondato il ricorso; b)dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 13 dicembre 2012
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