| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 6 DICEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 388 del 6 dicembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; VISTAl'istanza datata 22 giugno 2012 inviata a Cassa di risparmio della Provincia diChieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale banca, ha chiesto diconoscere l'origine dei dati, nonché i soggetti a cui gli stessi sono statieventualmente comunicati in relazione a tre comunicazioni (un'e-mail e due noteinterne scambiate fra uffici della medesima banca) allegate al ricorsomedesimo; VISTOil ricorso presentato il 16 luglio 2012 da XY nei confronti di Cassa dirisparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l'interessato haribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico dellacontroparte le spese del procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1° agosto 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 23 ottobre 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota inviata a mezzo fax il 23 agosto 2012 con la quale il titolare deltrattamento (che peraltro aveva risposto all'interpello preventivo concomunicazione del 10 luglio 2012) ha rilevato come le richieste dell'interessatofacciano riferimento a documenti già più volte oggetto di richieste e ricorsisottoposti al vaglio dell'Autorità, come testimoniato dal fatto che le copiedei documenti in questione risultano tra la documentazione allegata a diversiprovvedimenti già decisi dal Garante; VISTEle note del 7 settembre e del 31 ottobre 2012 con le quali il ricorrente haribadito le proprie richieste introducendo peraltro istanze (precisazioni sullatempistica di consegna dei documenti in questione, richiesta di ricevere precisazionisu alcune note a penna che compaiono su uno dei documenti, ecc.) non rientrantifra i diritti esercitabili ai sensi dell'art. 7 della legge; VISTAla comunicazione del 19 novembre 2012 con la quale la resistente ha inviatocopia di una memoria inoltrata alla Commissione per l'accesso ai documentiamministrativi in relazione ad una richiesta concernente sostanzialmente lamedesima vicenda e ha precisato che, in relazione alle richieste del ricorrentedi cui all'odierno ricorso, elementi di riscontro erano stati forniti con lamemoria del 20 giugno 2011 relativa al procedimento n. 73368; RILEVATOche la vicenda oggetto dell'odierno ricorso fa riferimento alla contestazionesulle schede di valutazione professionale per l'anno 2003 e, in particolare,alle informazioni e ai documenti a vario titolo connessi a tale vicenda chesono stati oggetto più volte, e sotto diversi aspetti, di decisioni su ricorso.Basti al riguardo richiamare tutta la documentazione prodotta e leconsiderazioni svolte nei ricorsi di cui ai fascicoli n. 51062 (decisione del 4aprile 2007) e n. 73368 (decisione del 21 luglio 2011); VISTOche in tali procedimenti erano già state comunicate tutte le informazionidisponibili riferite o comunque connesse a tale vicenda (e, fra queste, anchequelle di cui alla nota del 24 agosto 2004 indirizzata dal Servizio legale diCarichieti al dirigente del servizio Corporate della medesima banca, nota dallaquale si desumono chiaramente origine e ambito di comunicazione dei dati); VISTOche, in particolare, la resistente ha più volte ribadito di non detenere (senon a seguito della allegazione da parte dell'interessato stesso) gli altridocumenti citati dal ricorrente, rientrando gli stessi nell'ambito di appunti ocomunicazioni personali fra dipendenti, fuori dalla disponibilità dell'istitutodi credito; RITENUTOpertanto di dover dichiarare infondato il ricorso avendo il ricorrente giàavuto risposta alle sue richieste, prima della proposizione dello stesso, inripetute occasioni, anche nell'ambito di analoghi procedimenti; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 e ritenuto diporli a carico del ricorrente, nella misura di euro 200, previa compensazionedella residua parte, in ragione della peculiarità della vicenda e dellareiterazione, con il ricorso, di istanze alle quali il ricorrente aveva già inpassato più volte ottenuto riscontro, anche dinanzi a questa Autorità; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giornidalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all'estero. Roma, 6 dicembre 2012
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