Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 22 NOVEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 358 del 22 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale;

VISTOil ricorso al Garante presentato il 5 luglio 2012 nei confronti di Crif S.p.A.con il quale XY ha ribadito la richiesta – formulata con interpello aisensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta ad ottenere la cancellazione delleinformazioni creditizie di tipo negativo comunicate da RCI Banque S.A. alsistema di informazioni creditizie (s.i.c.) gestito da Crif S.p.A. in relazionead un finanziamento concesso in data 8 febbraio 2005 per il quale aveva assuntola posizione di garante; il ricorrente, infatti, ha sostenuto l'illiceità deltrattamento dei dati da parte di Crif S.p.A. ai sensi dell'art. 6, comma 5, del"Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestitida soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualitànei pagamenti" (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in GazzettaUfficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale29 gennaio 2005, n. 23) in quanto sarebbero decorsi oltre 36 mesi dallascadenza contrattuale del rapporto ovvero dalla data in cui è risultatonecessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazionedel rapporto;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2012, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la notadel 3 ottobre 2012 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7,del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota inviata in data 24 luglio 2012 con la quale Crif S.p.A. ha sostenutoche le informazioni creditizie di tipo negativo di cui il ricorrente chiede lacancellazione si riferiscono ad un prestito finalizzato accordato l'8 febbraio2005 da RCI Banque S.A., censito nel s.i.c. di Crif S.p.A. "con la faseoperazione in estinto" e con la segnalazione di credito ceduto a fronte diritardi nei pagamenti non ancora regolarizzati (più di 8 rate); rilevato che laconservazione di tali informazioni è lecita in conformità con il dispostodell'art. 6, comma 5, del citato codice di deontologia e buona condotta,"non essendo (Š) ancora decorso il termine di 36 mesi dalla datadell'ultimo aggiornamento contribuitoci dall'ente e coincidente con la data diestinzione del rapporto (settembre 2011)"; rilevato, infatti, che nelsettembre 2011, RCI Banque S.A. ha ceduto a terzi il credito il questionecomunicando a Crif S.p.A. l'intervenuta cessazione del rapporto di credito conil ricorrente;

VISTAla nota inviata il 14 settembre 2012 con la quale il ricorrente si è dichiaratoinsoddisfatto del riscontro ottenuto e ha ribadito la propria richiesta;

VISTAla nota inviata in data 17 ottobre 2012, in risposta ad una specifica richiestadi questa Autorità, con la quale RCI Banque S.A. ha trasmesso copia delcontratto di finanziamento in questione e del consenso al trattamento dei datipersonali sottoscritto dal ricorrente quale garante, copia dell'informativa sultrattamento dei dati personali, nonché copia dei numerosi solleciti dipagamento contenenti il preavviso di segnalazione ai s.i.c. di cui all'art. 4,comma 7, del citato codice; infine tale società ha dichiarato che il 28settembre 2011 ha ceduto pro soluto il credito vantato nei confronti delricorrente ad una società terza che è attualmente titolare di ogni diritto eazione inerente al credito medesimo;

RILEVATOche, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti alfinanziamento in questione, allo stato della documentazione in atti, risultaessere stato fornito al ricorrente il preavviso di cui all'art. 4, comma 7, delcodice di deontologia e buona condotta, e che pertanto la comunicazione deidati personali del ricorrente da RCI Banque S.A. al s.i.c. gestito da CrifS.p.A. in relazione ai ritardi nei pagamenti del finanziamento in questione èstata effettuata in modo lecito; rilevato, pertanto che la richiesta dicancellazione dei dati personali in questione dal citato s.i.c. deve esseredichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazionedei dati previsti dal menzionato codice di deontologia e di buona condotta perla lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei datirelativi a ritardi nei finanziamenti non ancora regolarizzati (art. 6, comma 5del medesimo codice di deontologia e di buona condotta), vale a dire almeno 36mesi dalla data dell'ultimo aggiornamento avente ad oggetto la cessione delcredito a terzi comunicato a Crif S.p.A. dalla citata società finanziaria nelsettembre 2011;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara il ricorso infondato;

b)dichiara compensate le spese tra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 22 novembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia