| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15 NOVEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 350 del 15 novembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano,componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOche Sergio Tucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Tucci eGiuseppe Siciliano, attualmente pensionato, ha svolto la propria attivitàlavorativa alle dipendenze della Isveimer S.p.A., istituto che dopo esserestato posto in liquidazione nel 1996, ha provveduto a liquidare, con decorrenza01/01/1999, anche il Fondo di previdenza aziendale erogando ai dipendenti ed exdipendenti iscritti delle somme sulle quali sono state applicate ritenuted'acconto calcolate in modo erroneo; visto che l'Isveimer S.p.A. inliquidazione, accortasi dell'errore, dopo aver chiesto all'Agenzia delleEntrate il rimborso delle ritenute d'acconto operate in eccedenza sulle sommeversate ai dipendenti ed ex dipendenti nel 1999, all'esito di un lungo itergiudiziario conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione n. 2741 del5/2/2009, ha visto definitivamente riconosciuto il proprio diritto al rimborsodi quanto erroneamente versato all'amministrazione finanziaria; visto che ilricorrente, dopo aver ripetutamente richiesto al citato istituto il rimborsodelle somme allo stesso spettanti ed aver appreso che "l'importo dellesomme versate in eccedenza per il Tucci risultava essere pari ad ¤36.631,00", ribadendo le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt.7 e 8 del Codice, ha chiesto all'Isveimer S.p.A. in liquidazione, oltre agliestremi del titolare e del responsabile del trattamento, la confermadell'esistenza dei dati che lo riguardano e la comunicazione degli stessi, ivicompresi quelli comunicati a terzi, trattati in relazione al ricorrente con riguardoalle ritenute fiscali operate sulle somme versate ai fini della liquidazionedel fondo di previdenza aziendale, nonché di tutti i dati riferiti al calcolodelle somme versate in eccedenza a titolo di ritenuta d'acconto; visto che ilricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese delprocedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 luglio 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota del 3 ottobre 2012 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTAla memoria fatta pervenire in data 18 luglio 2012 con la quale Isveimer S.p.A.in liquidazione (rappresentata e difesa dagli avvocati Renato e ClaudioScognamiglio), quale titolare del trattamento, ha dichiarato che, a seguitodella citata sentenza della Corte di Cassazione, con l'allegata nota del 4maggio 2010, ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1,dietro apposita richiesta della stessa e allo scopo di evitare parzialiduplicazioni di rimborsi, "l'elenco dei 478 beneficiari delle sommeerogate nel 1999, fra cui il sig. Tucci, al fine di permettere all'Ufficiorichiedente "di liquidare agli aventi diritto quanto loro effettivamentespettante"", specificando anche, "come dalla medesima richiesto,i dati anagrafici, il codice fiscale, il capitale liquidato e l'importo delleritenute complessivamente operate e versate per ciascun beneficiario, compresoil ricorrente, indicando altresì, per ciascun ex iscritto, gli importirichiesti a rimborso distinti per titolo"; rilevato che la resistente,come peraltro dichiarato anche all'Agenzia delle Entrate nella predetta nota,non dispone di ulteriori elementi tranne quelli contenuti in detto elenco(elementi che sono gli stessi prodotti nel giudizio definito con la sentenzadella Corte di Cassazione) e che "la quantificazione dei rimborsispettanti ai singoli ex iscritti (Š) è stata operata dalla medesima Agenziadelle Entrate, attraverso l'ausilio della documentazione trasmessa da Isveimere, come dichiarato nella nota del 4 maggio 2010, "previa la doverosacomplessiva valutazione della posizione fiscale dei singoli che nelle more,all'esito di azioni individuali intraprese presso le diverse giurisdizioni,potrebbero aver già ottenuto dall'Erario parziali o totali rimborsi delleritenute fiscali subite. Circostanze di cui, naturalmente, Isveimer non puòessere a conoscenza"; rilevato che la resistente, nel precisare chel'importo delle somme versate in eccedenza a titolo di ritenuta d'acconto peril sig. Sergio Tucci corrisponde a quella indicata nell'elenco e che laquantificazione dei rimborsi spettanti ai singoli ex iscritti spettaesclusivamente all'Agenzia delle Entrate, ha anche dichiarato che, in base adun elenco successivamente trasmesso dall'Agenzia delle Entrate in data 1°giugno 2012, il ricorrente non risulta tra i beneficiari del diritto alrimborso; rilevato che le ragioni di tale esclusione sono, a parere dellaresistente, da ascriversi ai "criteri normativi recepiti dall'Agenziadelle Entrate in sede di liquidazione (e che, a quanto consta, hanno tenutoconto anche di eventuali azioni individuali eventualmente avviate dai singoliinteressati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate)" e che, pertanto,ogni eventuale richiesta di chiarimento sulle modalità seguite e sulleprocedure utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per la redazione dell'elencodei beneficiari del rimborso deve essere rivolta dal ricorrente all'Agenziastessa; VISTAla memoria datata 23 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha eccepito chenell'elenco trasmesso dalla resistente all'Agenzia delle Entrate con nota del 4maggio 2012 non figurerebbe l'importo di ¤ 36.631,00 che secondo l'Isveimersarebbe stato versato in eccedenza per il ricorrente, pertanto quest'ultimo hasostenuto come l'Isveimer "abbia omesso di comunicare le modalità e lecircostanze secondo cui sarebbe venuto a conoscenza dell'ammontaredell'importo" in questione che, "non corrisponde a nessuna dellecifre riportate nella griglia- riferita al ricorrente – del sopramenzionato elenco"; rilevato, infine, che il ricorrente ha inoltreeccepito di non essere mai stato informato dalla resistente della propriaesclusione dall'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate il 1° giugno 2012,circostanza che avrebbe appreso per la prima volta solo con la memoria dellaresistente del 18 luglio 2012; VISTOil verbale dell'audizione delle parti tenutasi in data 26 luglio 2012 nel corsodella quale il ricorrente, in relazione alla documentazione trasmessa dallaresistente, ha sostenuto come l'elenco allegato alla nota Isveimer del 4 maggio2010 "non sia leggibile" e ne ha chiesto la ritrasmissione in unaforma intelligibile; infine, il ricorrente, in ordine alla nota datata 10luglio 2012 che la resistente ha assunto di avergli inviato per metterlo aconoscenza dell'esclusione dall'elenco dei beneficiari del rimborso, hadichiarato, in sede di audizione, come tale lettera "non sia mai stataconosciuta alla data odierna dal ricorrente"; VISTAla memoria datata 4 ottobre 2012 con la quale la resistente, nel ribadire dinon disporre di ulteriori documenti riferiti alla posizione del ricorrente, haprovveduto a ritrasmettere l'elenco allegato alla nota trasmessa all'Agenziadelle Entrate il 4 maggio 2010 "riferito alla sola posizione del sig.Tucci"; inoltre, la resistente ha inviato copia della lettera del 10luglio 2012 inviata al ricorrente, unitamente alle copie delle bolle di affidoalla TNT post "comprovante l'invio delle lettere agli ex dipendentiesclusi dall'elenco"; VISTAla memoria datata 5 ottobre 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito di nonaver mai ricevuto la lettera del 10 luglio 2012 tanto che la resistente, nonpotendo esibire prova della ricezione, si sarebbe limitata a fornire copia didue generiche bolle di affido al servizio TNT; inoltre, la copia di talelettera non risulta ancora essere stata messa a disposizione del ricorrente, inquanto non risultava allegata alla memoria della resistente datata 4 ottobre2012; VISTAla memoria datata 30 ottobre 2012 con la quale la resistente ha inviato alricorrente copia della lettera del 10 luglio 2012 erroneamente non trasmessa; VISTAla memoria datata 30 ottobre 2012 con la quale il ricorrente ha nuovamenteritenuto insoddisfacente il riscontro fornito dalla controparte; RITENUTOche, alla luce dei riscontri forniti nel corso dell'istruttoria, deve esseredichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice; ciò in quanto, la resistente, in particolare attraverso l'elencoallegato alla nota del 4 maggio 2010 inviata all'Agenzia delle Entrate, hafornito al ricorrente tutti i dati riferiti al capitale erogato in seguito allaliquidazione del Fondo di previdenza aziendale Isveimer, all'importo delleritenute complessivamente operate e versate per ciascun beneficiario, nonchél'ammontare degli importi richiesti a rimborso per ciascun iscritto distintiper titolo (mancata detrazione contributi 4 % e mancata detrazione interessi sutitoli), tutti importi espressi in lire e non euro; rilevato che per quantoriguarda la singola posizione del ricorrente da tale elenco risulta chel'ammontare complessivo delle somme versate in eccedenza dall'Isveimer erichieste a rimborso corrisponde a 18.977.553 lire (per "mancatadetrazione contributi 4 %") e 51.950.467 ("per mancata detrazioneinteressi su titoli"), pari complessivamente a 36.631,00 euro; rilevato,infine, che, come ampiamente dichiarato dalla resistente, tali importi sonostati calcolati dall'Isveimer e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai finidel rimborso, rimanendo comunque riservata alla competenza dell'amministrazionefinanziaria la quantificazione definitiva degli importi e degli aventi dirittoal rimborso, previa la valutazione della singola posizione fiscale degli exiscritti al Fondo che potrebbero aver già ottenuto totali o parziali rimborsidelle ritenute fiscali subite; rilevato che la resistente ha anche fornitoelementi circa l'esclusione operata dall'Agenzia delle Entrate dall'elenco deibeneficiari del rimborso cosiccome comunicato al ricorrente in data 10 luglio2012; RILEVATOche resta naturalmente impregiudicato il diritto del ricorrente di rivolgere leproprie istanze di accesso ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confrontidella competente Agenzia delle Entrate; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontaredelle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruodeterminare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerentiall'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Isveimer S.p.A. inliquidazione, nella misura di 250 euro, compensandone la residua parte pergiusti motivi in ragione del parziale riscontro all'interpello preventivofornito già prima della presentazione del ricorso e della specificità dellavicenda esaminata; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla professoressa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 15 novembre 2012
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