| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15 NOVEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 344 del 15 novembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della prof.ssa Licia Califano,componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTIgli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali); VISTOil reclamo del 28 maggio 2012 presentato dal Sig. XY, con il quale si lamentauna violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali conriferimento alla diffusione di immagini che lo riguardano nel corso delletrasmissioni televisive "Ma anche no" e "Otto e mezzo"andate in onda su La7 rispettivamente l'8 gennaio e il 19 marzo 2012; VISTAla nota di risposta del 3 agosto u.s. depositata da Telecom Italia Media s.p.a.e le controdeduzioni presentate dal reclamante il 24 settembre u.s.,; VISTIgli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; PREMESSO 1.Con reclamo del 28 maggio 2012, preso in considerazione a titolo disegnalazione, il Signor XY ha lamentato la violazione della disciplina inmateria di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione diimmagini che lo rappresentano all'interno di due servizi andati in onda su La7l'8 gennaio e il 19 marzo 2012 nell'ambito, rispettivamente, delle trasmissionitelevisive "Ma anche no" e "Otto e mezzo". 2.Il reclamante, in particolare, ritiene che la pubblicazione di immagini che loritraggono mentre svolge il suo servizio di stenografo parlamentare all'internodell'Aula di KW, in quanto poste "a corredo di servizi giornalisticiestremamente critici nei confronti di quanti svolgono la professione del sig.XY" (cfr. reclamo cit., p. 3) e "nonostante non vi fossealcuna necessità, in ossequio al diritto di cronaca, di offrire al pubblico lachiara visione del suo volto" (reclamo cit., p. 2), avrebbe violato ladisciplina in materia di protezione dei dati personali e in particolare iprincipi di essenzialità dell'informazione, di pertinenza e di necessità, anchealla luce del fatto che il signor XY "non è, né è mai stato, un"personaggio pubblico"" (reclamo cit., p. 4). Peraltro siritiene che "sul reclamante in modo particolare si [sia], dunque,cercato in ogni modo di attirare l'esecrazione del pubblico ricorrendoaddirittura, nel caso di "Ma anche no", alla sovrapposizione dellacifra "¤ 290.000" sul volto del Sig. XY il quale, peraltro,assolutamente non percepisce (ne percepirà mai) tale stipendio" (cfr.reclamo cit., p. 3). Conclusivamente, si chiede all'Autorità di voler disporre,in via principale, "il blocco o vietare, in tutto o in parte, iltrattamento delle immagini che riproducono il Signor XY e di ogni altraimmagine relativa allo stesso eventualmente detenuta da Telecom Italia MediaS.p.a." (cfr. reclamo cit., p. 9). 3.Telecom Italia Media s.p.a. sostiene di aver raccolto lecitamente i datipersonali del reclamante trattandosi di riprese "riguardanti una sedutapubblica del JH" (memoria del 3 agosto 2012, p. 6). Inoltre ilsuccessivo trattamento avrebbe rispettando i limiti posti al diritto dicronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione e dipertinenza, posto che "l'immagine del reclamante [Š] era ed ègiustificata dalla necessità di individuare visivamente la categoria dellaquale si discuteva, senza ovviamente avere alcuna finalità denigratoria dellaprofessionalità e della dedizione del reclamante né degli altri dipendentinello svolgimento della propria attività lavorativa" (memoria cit., p.8). Ad ogni buon conto si è provveduto "a rimuovere i video contenentil'immagine del signor XY" anche in considerazione di esigenze di "attualizzazionedel materiale video presente nei propri archivi ed in particolare all'internodel proprio sito internet www.la7.it, così come nei siti internet dedicati allesingole trasmissioni" (memoria cit., p. 10). CIO' PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA: 4.Al caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità si applica la particolaredisciplina posta in materia di attività giornalistica dagli articoli 136 -139del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, di seguito: Codice) al fine di contemperare il diritto all'informazionee la libertà di stampa con altri diritti della persona, in particolare quelloalla riservatezza. In base a tale disciplina il giornalista può diffondere datipersonali, anche senza il consenso dell'interessato, purché nei limiti deldiritto di cronaca "e, in particolare, quello dell'essenzialitàdell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma3, del Codice). Si applicano, altresì, le disposizioni poste dal codice dideontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivitàgiornalistica, riportato nell'allegato A1 del Codice. In particolare,l'articolo 6 del codice deontologico stabilisce che le notizie che assumano lecaratteristiche del "rilevante interesse pubblico o sociale"possono essere divulgate, "quando l'informazione, anche dettagliata,sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativadescrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazionedei protagonisti". 5.In questo quadro, la raccolta di immagini riferite al reclamante, ritrattomentre attende al proprio compito di stenografo parlamentare nel corso di unaseduta dell'Aula del JH, non è di per sé illecita (né tale valutazione risultacontestata dal reclamante, che anzi dichiara di essere "ben consapevole delfatto di svolgere un lavoro che, potenzialmente, lo espone ad essereincidentalmente "ripreso" dai media", cfr. controdeduzioni del24 settembre cit.), anche alla luce del particolare regime di pubblicitàprevisto dall'ordinamento relativamente alle sedute di ciascuna camera delParlamento (in primo luogo dall'art. 64 della Costituzione). 6.Ritenuto, preliminarmente, che la successiva diffusione di dette immagini nelcorso dei servizi televisivi oggetto di segnalazione, contrariamente a quantoaffermato nella memoria di Telecom Italia Media (memoria 3 agosto cit., pp.9-10), ha realizzato la diffusione di dati personali del reclamante –considerata la nozione di "dato personale" ex art. 4, comma 1, lett.b) del Codice –, questa Autorità rileva che ciò è avvenuto al dichiaratoscopo di "individuare visivamente" (memoria 3 agosto cit., p.8), a corredo di servizi giornalistici televisivi, alcune persone (insieme alreclamante sono individuabili altri colleghi) appartenenti ad una dellecategorie di dipendenti di organi che beneficiano della contribuzione pubblica,ritenute ingiustificatamente privilegiate, con riferimento al regimeretributivo nonché al complessivo trattamento corrisposto. Ciò in assenza diulteriori specifiche valutazioni circa la natura e la qualità del lavorosvolto. Postoche rientra nella libertà di manifestazione del pensiero il diritto di criticagiornalistica (beninteso, nei limiti previsti dall'ordinamento) riferita, comenel caso specifico, alle politiche pubbliche in materia di retribuzioni delpersonale, e che il dibattito su tali politiche soddisfa un "rilevanteinteresse pubblico" che può avere ad oggetto informazioni anchedettagliate (cfr. codice deontologico cit., art. 6, comma 1), le immagini –purché lecitamente raccolte – di coloro che fanno parte di tali categoriedi dipendenti non sono diffuse illecitamente se, anche in associazione aeventuali commenti, non risultino lesive della dignità, identità e riservatezzadella persona ritratta. Ciò fatta salva la possibilità da parte del giornalistadi valutare eventuali motivi legittimi di opposizione al trattamentorappresentati dagli interessati. 7.Nel caso di specie tuttavia, sono state utilizzate particolari tecniche -comequella di sovrapporre la scritta "¤ 290.000", a caratteri di grandidimensioni, sul volto in primo piano del sig. XY- che propongono un'immagineindividualizzata del reclamante, per certi versi emblematica di un'interacategoria, che travalica la mera rappresentazione visiva della categoriastessa. Peraltro l'esattezza di tale cifra è contestata dal reclamante e ciòrileva ai fini del dovuto rispetto dei principi contenuti nell'art. 11, comma1, lett. c) del Codice. Allaluce delle considerazioni che precedono si ritiene che il trattamento dei datipersonali del reclamante non sia stato del tutto conforme ai principi sopraesposti. Aseguito della presentazione del reclamo, peraltro, Telecom Italia Media s.p.a.ha dichiarato – assumendone la relativa responsabilità anche ai sensidell'art. 168 del Codice – di aver spontaneamente provveduto arimuovere dal sito internet www.la7.it e dai propri archivi le immaginiriferite al signor XY. IlGarante pertanto, impregiudicati eventuali ulteriori profili relativi allatutela dell'onore e della reputazione che devono, se del caso, esser fattivalere nelle sedi competenti, non ritiene vi siano i presupposti per promuoverel'adozione dei provvedimenti di carattere inibitorio richiesti. Allaluce di quanto sopra IL GARANTE aisensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del Codice in materia diprotezione dei dati personali, evidenziando la necessità della puntualeosservanza dei principi sopra richiamati, ritiene non vi siano gli estremi peradottare provvedimenti di carattere inibitorio, per le ragioni di cui in premessa. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 15 novembre 2012
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