Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 25 OTTOBRE 2012

Registrodei provvedimenti

n. 318del 25 ottobre 2012

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli,vice segretario generale;

 

VISTO ilricorso pervenuto al Garante il 6 giugno 2012 presentato da ConcettaCostantino, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Viola, nei confronti di  TelecomItalia S.p.A. e Distribuzione Italia s.r.l. con il quale la ricorrente hasostenuto che, dopo aver aderito nel corso del colloquio telefonico del21/10/2011 ad un'offerta commerciale propostale da Distribuzione Italia s.r.l.per conto di Telecom Italia S.p.A. in relazione all'utenza telefonica fissaintestata al defunto marito (avente ad oggetto il passaggio a quest'ultimasocietà quale unico gestore per i servizi Voce ed Internet), avrebbe scoperto,dopo aver ricevuto le prima fattura da Telecom Italia S.p.A., che le condizionicontrattuali applicatele differivano da quelle asseritamente concordate durantela telefonata in questione; inoltre il recesso dal contratto con TeleTu S.p.A.cui la stessa Distribuzione Italia s.r.l. si era incaricata di provvedere nonera mai stato effettuato tanto che nello stesso periodo in cui risultava essereabbonata con Telecom Italia S.p.A. la ricorrente aveva comunque ricevuto epagato le fatture emesse da TeleTu S.p.A.; rilevato che la ricorrente, nellamentare il mancato riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensidell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), oltre ad alcune richieste non riconducibili all'eserciziodei diritti di cui all'art. 7, ha chiesto la conferma dell'esistenza di datipersonali che la riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei datistessi, ivi compresi quelli contenuti nella telefonata intercorsa in data21/10/2011 con un'operatrice di Distribuzione Italia s.r.l. e in eventualisuccessive telefonate;

rilevatoche la ricorrente ha chiesto anche di porre a carico delle controparti le spesesostenute per il procedimento;

 

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 giugno 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato le citate società a fornire riscontro alle richieste dell'interessata,nonché la proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, con nota del 19 settembre 2012;

 

VISTA lanota inviata in data 3 luglio 2012 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha preliminarmente evidenziato che la ricorrente nonrisulta essere la titolare dell'utenza fissa in questione non avendo mairichiesto il subentro al marito deceduto al quale risulta ancora intestata comeutenza affari la linea telefonica in questione; rilevato che Telecom hasostenuto che la ricorrente sarebbe stata contattata in data 21/10/2011 dalproprio partner commerciale, Distribuzione Italia s.r.l., nominato responsabiledel trattamento dei dati personali, "al fine di proporre la cessazionedella CPS con Teletu ed il rientro in Telecom Italia, nonché l'attivazione deiservizi Voce+Internet 7 mega" e che nel corso della telefonata la stessaricorrente avrebbe dichiarato di essere la titolare dell'utenza aderendoall'offerta mediante "verbal ordering"; rilevato che Telecom ItaliaS.p.A. ha comunque fornito alla ricorrente l'elenco dei dati che la riguardano(comprese le manifestazioni di consenso) raccolti dall'operatrice commercialedi Distribuzione Italia s.r.l. ed ha anche inviato alla ricorrente laregistrazione del "verbal ordering" concluso nel corso dellatelefonata del 21/10/2011;

 

VISTA lanota pervenuta in data 17 luglio 2012 con la quale Distribuzione Italia s.r.l.,rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pacioni, nel precisare che i principalidati contenuti nelle liste fornite da Telecom per i contatti telefonicipromozionali sono la ragione sociale, l'indirizzo della sede legale, il numerotelefonico, la partita iva, il codice fiscale (e non anche la titolaritàdell'utenza), ha sostenuto di aver contattato l'utenza in questione -che"risultava (Š) negli elenchi dei già clienti Telecom con contrattoBusiness già attivo"- e che "in sede di registrazione telefonica lacliente ha dichiarato di essere lei stessa la titolare della linea telefonica(e tale dichiarazione è sufficiente per l'attivazione delle offerte)" edha poi accettato e regolarmente finalizzato la registrazione dell'offertacommerciale proposta tramite "verbal ordering" secondo le procedurein vigore; in relazione a tale offerta, Distribuzione Italia s.r.l. hasostenuto che, mentre la procedura per il collegamento ADSL ad Internet è stataavviata regolarmente, "per quanto riguarda la Voce e la cessazione del CPSda Teletu, queste non sono state finalizzate/attivate per un errore umano dellapersona preposta alle attività di back office" per conto di DistribuzioneItalia s.r.l. la quale ha anche dichiarato di voler ovviare al disguido occorsoproponendo alla ricorrente alcune possibili soluzioni specificamente descritte;

 

VISTE lenote inviate in data 4 luglio 2012 e 13 luglio 2012 con le quali la ricorrentesi è dichiarata insoddisfatta dei riscontri ottenuti ed ha ribadito lerichieste formulate con il ricorso;

 

VISTA lanota inviata in data 31 agosto 2012 con la quale Telecom Italia S.p.A. haribadito quanto già sostenuto nella precedente nota;

 

RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, nei confronti Telecom Italia S.p.A. e di DistribuzioneItalia s.r.l. (che peraltro è risultata essere stata nominata responsabileesterno del trattamento dati da Telecom) avendo tali società fornito unadeguato riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo nel corso delprocedimento;

 

RILEVATOche i profili attinenti alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale frale parti potranno, se del caso, essere sollevati dinanzi all'autoritàgiudiziaria ordinaria non avendo il Garante alcuna competenza in merito;

 

VISTA ladeterminazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a caricoesclusivamente del titolare del trattamento Telecom Italia S.p.A. nella misuradi euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motiviconnessi al riscontro fornito solo a seguito della presentazione del ricorso;

 

VISTA ladocumentazione in atti;

 

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

 

VISTE leosservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

 

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

 

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

 

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

 

b)determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazioneper giusti motivi della residua parte, a carico esclusivamente del titolare deltrattamento Telecom Italia S.p.A., il quale dovrà liquidarli direttamente afavore della ricorrente.

 

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. 

 

Roma, 25ottobre 2012

 

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il vice segretario generale
De Paoli