| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL Registro dei provvedimenti n. 305 del 18 ottobre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTAl'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia diprotezione dei dati personali) inviata da Pier Luigi Maria Lucatuorto a Fastcons.r.l., con la quale l'interessato, nel contestare la ricezione di unacomunicazione promozionale tramite e.mail al proprio indirizzo di postaelettronica, ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali chelo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, diconoscerne l'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gliestremi identificativi del titolare e dell'eventuale responsabile, nonché isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;visto che il ricorrente si è, altresì, opposto all'ulteriore trattamento ditali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazioneche tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i datisiano stati comunicati o diffusi); VISTOil ricorso, pervenuto l'8 luglio 2012, proposto nei confronti di Fastcons.r.l., con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, non avendo ricevuto alcunriscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre acarico della resistente le spese del procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTEla email del 26 luglio 2012 e la nota del 5 settembre 2012 con le quali laresistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente aisensi dell'art. 7 del Codice, ha comunicato che "l'invio della mail èstata frutto di un errore" e di aver poi cancellato i dati in questione"dalla lista di distribuzione (Š) per evitare il ripetersi di disguidiquali quello denunciato"; visto che il titolare del trattamento ha altresìsostenuto di inviare "informazioni commerciali solo ed esclusivamente aipropri clienti Š agli iscritti alla newsletter e a coloro che hanno espresso ilconsenso tramite raccolta di moduli autocompilati"; VISTAla comunicazione del 30 luglio 2012 con la quale l'interessato ha manifestatoalcune perplessità in ordine al riscontro di controparte; VISTAla successiva comunicazione del 5 settembre 2012 con la quale il ricorrente,nel formulare un formale atto di rinunzia al procedimento, ha dichiarato di nonaver "piò alcun interesse alla prosecuzione dell'azione", avendoottenuto positivo riscontro alle proprie richieste; RITENUTO,pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000: RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: Roma, 18 ottobre 2012
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