| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 4 OTTOBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 274 del 4 ottobre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 14 maggio 2012, presentato nei confronti diAllianz S.p.A.- Divisione Allianz Lloyd Adriatico, con il quale Fabio Dellino,in qualità di erede del padre defunto, Pasquale Dellino, deceduto in data 17febbraio 2012, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali del de cuius riferiti alle polizze assicurative n. XY n. KW e n. KZ,nonché ad ogni altro rapporto intercorso tra il defunto Pasquale Dellino e lacitata compagnia di assicurazioni; il ricorrente ha chiesto, altresì, diconoscere l'origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica deltrattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile deltrattamento, nonché i soggetti cui sono stati comunicati i dati; ciò, in quantoil ricorrente ha ritenuto non idoneo il riscontro fornito dalla citatasocietà in riscontro all'istanza ex art. 7, chiedendo anche copiadell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice con riferimento altrattamento dei dati del defunto padre Pasquale Dellino; rilevato che ilricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spesesostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2012, conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente,nonché l'ulteriore nota del 10 luglio 2012 con cui è stata disposta la prorogadel termine per la decisione sul ricorso; VISTAla nota del 5 giugno 2012 con la quale la resistente, ad integrazione di quantogià comunicato all'interessato precedentemente al ricorso, ha fornito alricorrente l'elenco dei dati anagrafici riferiti al defunto Pasquale Dellino inrelazione alle polizze n. XY, n. KW n. KZe gli estremi del veicolo assicurato,fornendo copia delle tre informative ex art. 13 del Codice a suo tempo rese aldefunto Pasquale Dellino; la resistente ha inoltre fornito notizie in ordineall'origine dei dati, alle finalità, alle modalità ed alla logica deltrattamento, agli estremi identificativi del titolare e del responsabile deltrattamento, nonché ai soggetti cui sono stati comunicati i dati; VISTAla memoria datata 12 giugno 2012 ed il verbale di audizione del 15 giugno 2012nei quali il ricorrente ha sostenuto che le tre informative ex art. 13 delCodice erano state già inviate prima del ricorso e risultano allegate all'attodi ricorso unitamente alla copia delle polizze; il ricorrente ha invece chiestola comunicazione dei dati contenuti nella "documentazionegiustificativa" indicata nella sezione "altre dichiarazioni delcontraente" nella prima pagina della polizza n. 669236466, nel"preventivo di spesa n. 1056900143277000000", nonché nella"distinta giornaliera n. 1070292451"; il ricorrente ha chiesto infinedi accedere agli eventuali dati comunicati dal defunto Pasquale Dellino perottenere agevolazioni tariffarie; infine il ricorrente ha chiede di conoscerel'origine di un numero di telefonia fissa detenuto dalla resistente inrelazione al defunto Pasquale Dellino posto che tale numero non risultavaintestato al de cuius; VISTAla nota inviata in data 4 luglio 2012 con la quale la resistente ha sostenutoche i dati contenuti nella "documentazione giustificativa" erano giàricompresi nell'elenco fornito al ricorrente con la nota del 5 giugno 2012;quanto al "preventivo di spesa n. 1056900143277000000", la resistenteha precisato che "lo stesso, una volta emessa la polizza, non è statoconservato dalla Compagnia" e che la "distinta giornaliera n.1070292451", che è un "documento ad uso interno", contiene soloil riferimento ai numeri delle polizze in questione e quindi nessun ulterioredato rispetto a quelli già comunicati con la nota del 5 giugno 2012; inoltre,la resistente ha aggiunto che il defunto Pasquale Dellino non ha usufruito dinessuna agevolazione tariffaria per nessuna delle polizze in questione; infine,l'indicato numero di telefono (Š) – ha sostenuto la resistente- è statocomunicato dal sig. Pasquale Dellino e inserito nell'anagrafica del cliente; VISTEle memorie inviate il 4 e il 9 luglio 2012 con le quali il ricorrente hamanifestato ulteriori perplessità in ordine ai riscontri di controparte; RITENUTOche, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso inordine alle richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamentofornito sufficienti riscontri all'interessato, sia pure solo dopo lapresentazione del ricorso; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutatocongruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Allianz S.p.A.-Divisione Allianz Lloyd Adriatico, stante la tardività dei riscontri, nellamisura di euro 100, compensandone la residua parte per giusti motivi; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; Roma, 4 ottobre 2012
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