| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20 SETTEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 258 del 20 settembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale; VISTIi ricorsi pervenuti al Garante il 10 maggio 2012, presentati nei confronti diAuto Capital S.p.A. – sede di Terni e sede di Rieti, con i quali FabioDellino, in qualità di erede del padre defunto, Pasquale Dellino, deceduto indata 17 febbraio 2012, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt.7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibiledei dati personali del de cuius riferiti ai rapporti intercorsi in relazioneall'acquisto o al prestito finalizzato all'acquisto del veicolo BMW modello X3o di qualsiasi altro veicolo acquistato o finanziato anche a solo titolo digarante; il ricorrente ha chiesto, altresì, di conoscere l'origine dei dati, lefinalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificatividel titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui sonostati comunicati i dati, chiedendo anche copia dell'informativa rilasciata aisensi dell'art. 13 del Codice con riferimento al trattamento dei dati deldefunto padre Pasquale Dellino; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto laliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, le note del 17 maggio 2012, conle quali questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato leresistenti a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, il verbale diaudizione del 14 giugno 2012, nonché l'ulteriore nota del 9 luglio 2012 con cuiè stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; RILEVATOche i due atti di ricorso, sulla base della documentazione acquisita nel corsodell'istruttoria e sulla base delle risultanze del registro delle impreserisultano proposti in realtà nei confronti di un medesimo titolare deltrattamento (Auto Capital S.p.A.), società con sede legale in Terni,attualmente in liquidazione; ritenuto pertanto di unificare i due fascicolirelativi ai ricorsi proposti (peraltro con le medesime richieste) nei confrontidi due diverse sedi della medesima società; VISTAla nota datata 19 giugno 2012 con la quale Auto Capital S.p.A., nella personadel liquidatore, ha inviato al ricorrente la fattura e il contratto di acquistodel veicolo BMW X3 stipulato dal sig. Pasquale Dellino in data 28.5.2011, ilcontratto di finanziamento stipulato da un terzo per l'acquisto del veicolo inquestione rispetto al quale il defunto Pasquale Dellino risultava fidejussorecontenente altresì l'informativa e il consenso al trattamento dei datirilasciati dal terzo e dal defunto Pasquale Dellino, l'attestato di consegnadel veicolo, le buste paga del terzo, la documentazione riguardante lo stato diinvalidità civile del defunto Pasquale Dellino, la dichiarazione sostitutiva dinotorietà rilasciata all'ACI per l'iscrizione del veicolo presso il PubblicoRegistro Automobilistico, il documento di identità e il codice fiscale delterzo e del defunto Pasquale Dellino, nonché la copia dell'assegno di euro14.470,00 firmato dal terzo; VISTAla memoria inviata in data 3 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha ritenutoil riscontro ottenuto dalla resistente solo parzialmente soddisfacente; RITENUTOche, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordinealle richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamento fornito unsufficiente riscontro all'interessato, sia pure solo dopo la presentazione delricorso; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontaredelle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruodeterminare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerentiall'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per dirittidi segreteria, e ritenuto di porli a carico di Auto Capital S.p.A. inliquidazione, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300,compensandone la residua parte per giusti motivi; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Antonello Soro; TUTTO CIŅ PREMESSO IL GARANTE: Roma, 20 settembre 2012
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