| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20 SETTEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 257 del 20 settembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil ricorso presentato al Garante in data 3 maggio 2012 con il quale XY,rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Lepore, si è opposto all'ulterioretrattamento, svolto da Cerved Group S.p.A., dei dati personali che loriguardano ove associati al fallimento della "KW & C. s.a.s." dicui è stato socio accomandatario; ciò, tenuto conto sia del tempo trascorso dalfallimento aperto il 20 novembre 2003 e chiuso il 2 ottobre 2007 sia dellamancanza di responsabilità giudizialmente ricollegabile al ricorrente in ordineall'evento; rilevato, inoltre, che il ricorrente ha sostenuto che talesegnalazione pregiudizievole continuerebbe a causargli danni perché lederebbela propria reputazione in ambito finanziario e commerciale; rilevato che ilricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a caricodella controparte; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 maggio 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 20 giugno 2012 con cui, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso; VISTAla nota fatta pervenire il 31 maggio 2012 con la quale Cerved Group S.p.A.(rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), hasostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite alricorrente che sono in linea con quelle risultanti nei pubblici registri da cuisono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderirespontaneamente alle richieste del ricorrente provvedendo, in linea con gliorientamenti espressi dal Garante in altri casi analoghi, a sospenderetemporaneamente la visualizzazione, nell'ambito del Dossier persona riferito alricorrente, delle informazioni riferite all'evento di fallimento che hainteressato la citata società; VISTAla memoria inviata il 30 giugno 2012 con la quale il ricorrente ha chiesto diottenere un riscontro dell'avvenuta sospensione della visualizzazione delleinformazioni in questione; VISTAla nota inviata in data 3 luglio 2012 con la quale Cerved Group S.p.A. haconfermato di aver sospeso temporaneamente la visualizzazione, nell'ambito delDossier persona riferito al ricorrente, delle informazioni riferite all'eventodi fallimento che ha interessato la citata società; RILEVATOche Cerved Group S.p.A. ha provveduto alla sospensione della visualizzazionedei dati relativi al fallimento di "KW & C. s.a.s." sia nell'ambitodel "Dossier persona" del ricorrente, sia negli altri prodottiinformativi non direttamente relativi alla predetta società e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Cerved Group S.p.A.; RILEVATOche sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra leparti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e della sequenza deirapporti intercorsi fra le parti sia prima sia dopo la presentazione delricorso; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIŅ PREMESSO IL GARANTE: Roma, 20 settembre 2012
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