Garante per la protezione
    dei dati personali


Archivi storici on line dei quotidianie reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni

PROVVEDIMENTO DEL 19LUGLIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 208 del 19 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso presentato in via d'urgenza al Garante il 19 aprile 2012 da XY(rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Verde) nei confronti del Gruppoeditoriale L'Espresso S.p.A., in qualità di editore del sito internetwww.repubblica.it, di Giovanni Pecora, in qualità di editore del sito internetwww.perlacalabria.it, di Google inc., in qualità di gestore del motore diricerca "Google", della Camera dei deputati, in qualità di titolaredel trattamento effettuato attraverso il sito internet www.camera.it; rilevatoche il ricorrente, in relazione alla pubblicazione, da un lato, nell'archivioon-line del citato quotidiano di un articolo risalente al 2005 in cui vienecitato quale "super testimone" in una vicenda giudiziaria che hainteressato la criminalità calabrese, articolo riportato"pedissequamente" nel predetto sito calabrese, dall'altro inrelazione ad un documento pubblicato sul sito della Camera dei deputati,contenente il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita associati allacriminalità calabrese, documenti entrambi reperibili sul web anche attraverso ipiù comuni motori di ricerca esterni ai predetti siti, ha chiesto, in ragionedei "gravissimi rischi personali" cui vengono esposti ilricorrente e la sua famiglia attraverso la diffusione di informazioni relativealla sua trascorsa collaborazione con lo Stato associate alla città presso laquale risiede, che "le pagine web che contengono i (propri) dati Šsiano tecnicamente sottratte, all'atto della ricerca del nominativo delricorrente, alla diretta individuabilità tramite i più diffusi motori diricerca esterni, limitando la loro ricerca nel contesto dell'archivioconsultabile telematicamente accedendo all'indirizzo web dell'editoreresistente"; il ricorrente ha altresì chiesto di inibire "almotore di ricerca Google la funzione di completamento automatico"associata al proprio nominativo, con particolare riguardo alla parola"pentito" e al nome della sua attuale città di residenza;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24 aprile 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato i resistenti a fornire un riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 15 giugno 2012 con la quale questa Autorità hadisposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice;

VISTAla nota, inviata via fax il 7 maggio 2012, con la quale Giovanni Pecora,direttore editoriale del sito www.perlacalabria.it, ha comunicato di averprovveduto a rimuovere l'articolo segnalato dalla propria rassegna stampa;

VISTAla memoria, inviata il 15 maggio 2012, con la quale Gruppo editorialeL'Espresso S.p.A., nel precisare di avere già fornito riscontro all'interessatoin epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha ribadito la liceità deltrattamento dei dati sia "ab origine, in quanto espressione del dirittodi cronaca", che "attualmente", in quanto, essendocontenuto il menzionato articolo nell'archivio storico del quotidiano, iltrattamento è ora effettuato "a fini documentaristici, nell'ambito diun archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido edagevole, la rete Internet"; visto che nella medesima memoria laresistente ha dichiarato che in ogni caso, accogliendo le richieste delricorrente, già prima della proposizione del ricorso aveva provveduto ad "inibireche per mezzo delle scansioni operate automaticamente restino associate legeneralità del ricorrente alle notizie contenute nell'articolo"predisponendo "la cd. interdizione dell'indicizzazione mediantecompilazione del file "Robots.txt" previsto dal "RobotsExclusion Protocol" e del "Robots Meta Tag" nonché prevedendouna operatività combinata dei due suddetti strumenti oltre che della rimozioneper mezzo dei c.d. Webmaster Tools"; visto che, in ragione di talecomportamento, l'editore ha chiesto all'Autorità di dichiarare il non luogo aprovvedere sul ricorso;

VISTAla memoria, inviata il 15 maggio 2012, con la quale Google inc. ha sostenutoche, avendo sede negli Stati Uniti, non soggiace all'applicazione dellanormativa italiana in materia di protezione dei dati personali in virtù del "criteriodi stabilimento" delineato dal Codice; la resistente ha tuttavia rappresentatodi aver provveduto alla "rimozione spontanea" dell'associazione delnominativo del ricorrente con le parole "pentito" e il nome della suaattuale città di residenza dalla funzione di completamento automatico, potendorilevare "sotto il profilo dell'incolumità fisica dell'individuo","senza con ciò riconoscere qualsivoglia responsabilità ovvero accettarel'applicazione della normativa italiana"; visto che nella medesimamemoria la resistente ha chiesto all'Autorità di voler dichiarare il non luogo aprovvedere sul ricorso;

VISTAla nota, inviata via fax il 14 maggio 2012, con la quale la Camera dei deputatiha dichiarato di non poter aderire alla richiesta del ricorrente atteso chequesta riguarda "il Documento conclusivo sul Piemonte e la Valle D'Aosta(Doc. XXIII, n. 8), approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulfenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, presieduta nella XIVlegislatura da un Senatore, e che per prassi costituzionale consolidata lequestioni relative alle Commissioni bicamerali sono di competenza di quel ramodel Parlamento cui appartiene il Presidente dell'organo stesso";

VISTAla successiva memoria presentata il 17 maggio 2012 con la quale la Camera deideputati ha ribadito di non poter aderire alle richieste del ricorrente poichési tratta di una questione di competenza del Senato della Repubblica, essendostata presieduta da un senatore la Commissione bicamerale d'inchiesta che,nella XIV legislatura, ha approvato il documento contenente i dati del ricorrente,citando, a sostegno delle proprie ragioni, l'art. 26, comma 2, del Regolamentodel Senato, ai sensi del quale per il funzionamento degli organi collegialibicamerali "quando hanno sede in Senato, si osservano, in quantoapplicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato", ove ilriferimento "non può che essere cercato nell'organo che risulta il piùrappresentativo della commissione bicamerale.. cioè nel suo Presidente",nonché l'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione parlamentared'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similareapprovato nella seduta del 15 gennaio 2002, ai sensi del quale "nellosvolgimento dei lavori della Commissione si osservanoŠ le disposizionicontenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene ilpresidente della Commissione"; visto che nella medesima nota laresistente, richiamando una decisione di questa Autorità adottata il 16 luglio2009 in un caso analogo riguardante il Senato della Repubblica, ha eccepito l'inammissibilitàdel ricorso non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplinadi cui agli artt. 145 e ss. del Codice, in quanto "il trattamento didati personali risulta essere effettuato Š nell'esercizio di funzioni eprerogative parlamentari e in ossequio al principio relativo alla pubblicitàdegli atti parlamentari (cfr. art. 64, secondo comma, della Costituzione)"e che, pertanto, trattandosi di un trattamento effettuato "nell'ambitodella sfera di autonomia riservata Š dalla Costituzione (cfr. artt. 64, primocomma, della Costituzione, art. 12, primo comma, del Regolamento del Senatodella Repubblica e, quindi, con riferimento al trattamento di dati personalieffettuato presso lo stesso, la deliberazione n. 19 del Consiglio di Presidenzadel 27 luglio 2006 recante l'approvazione del "Regolamento del Senatodella Repubblica sul trattamento dei dati personali"Š) Š "tra normeregolamentari e legge ordinaria vige un regime di separazione di competenze cheimpedisce allo strumento legislativo di regolare le attività proprie delleCamere e che alle stesse riconosce "una indipendenza guarentigiata neiconfronti di qualsiasi altro potere, cui pertanto deve ritenersi precluso ognisindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, primo comma,Cost."; visto che la resistente ha eccepito l'inammissibilità delricorso anche sotto un altro profilo, rilevando che ai sensi dell'art. 8, comma2, lett. c) del Codice i diritti di cui all'art. 7 del medesimo Codice nonpossono essere esercitati neanche con la proposizione del ricorso ai sensidell'art. 145 se i trattamenti sono effettuati "da Commissioniparlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'art. 82 dellaCostituzione", quale è la Commissione parlamentare d'inchiesta sulfenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare;

VISTAla successiva memoria presentata il 4 luglio 2012 con la quale la Camera deideputati ha precisato che i documenti delle Commissioni bicamerali d'inchiestasono pubblicati sul sito www.parlamento.it, "alimentato attraversoserver che si trovano presso le sedi del Senato della Repubblica ed è gestitoda quella Amministrazione", rilevando altresì che il documento inquestione è presente nel sito www.camera.it in quanto in tale sito nell'area"legislature precedenti" sono presenti "i documenti in talilegislature pubblicati dalla Camera Š secondo le modalità definite da questoramo del Parlamento";

RILEVATOche il trattamento effettuato sul sito www.repubblica.it cui fa riferimentol'odierno ricorso, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientraattualmente, attraverso la conservazione nell'archivio on-line del quotidianodel testo dell'articolo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini didocumentazione anche di tipo storico; tale ulteriore finalità, per espressaprevisione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibilecon i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti otrattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza diespresso consenso dell'interessato;

RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice nei confronti di Giovanni Pecora, in qualità di editore delsito Internet www.perlacalabria.it, del Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A., inqualità di editore del sito Internet www.repubblica.it, di Google inc., inqualità di gestore del motore di ricerca "Google", avendo comunquetali soggetti aderito spontaneamente alle richieste del ricorrente: il primo,attraverso la rimozione dal proprio sito Internet dell'articolo riferito allavicenda in questione, il secondo, mediante l'adozione di ogni misura idonea adevitare che tale articolo sia reperibile tramite motori di ricerca esterni alpredetto sito e il terzo attraverso la rimozione dell'associazione delnominativo del ricorrente con le parole "pentito" e il nome della suaattuale città di residenza dalla funzione di completamento automatico;

RILEVATOche l'articolo 8, comma 2, lettera c) del Codice stabilisce che, qualora iltrattamento sia stato effettuato da una Commissione parlamentare d'inchiestaistituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è precluso l'eserciziodei diritti di cui all'articolo 7 del Codice, anche attraverso il ricorso aisensi dell'art. 145. A fronte di tale considerazione preliminare, tutte lealtre cause di inamissibilità devono ritenersi assorbite;

RITENUTOdi dover, pertanto, dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti dellaCamera dei deputati, non potendo trovare applicazione, al caso di specie, ladisciplina di cui agli artt. 145 e ss. del Codice ai sensi dell'art. 8, comma2, lett. c), del Codice;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Giovanni Pecora,del Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A., di Google inc.;

b)dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Camera dei deputati.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 19 luglio 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia