Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 19LUGLIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 209 del 19luglio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e deldott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 27 aprile 2012 neiconfronti di Crif S.p.A., con cui XY ha chiesto la cancellazione, dalsistema di informazioni creditizie gestito dalla predetta società, delleinformazioni creditizie di tipo negativo riferite a ritardi, successivamenteregolarizzati, nel pagamento di due rate relative ad una linea di credito,utilizzabile mediante carta di credito rilasciata da American Express S.p.A.;il ricorrente ha, in particolare, eccepito l'illegittimità della visibilità ditali dati nell'archivio gestito da Crif S.p.A. a causa del superamento deltermine massimo di conservazione stabilito in dodici mesi dalla registrazioneper i ritardi, successivamente sanati, non superiori a due rate o mesi secondoquanto previsto dallart. 6, comma 2, del codice di deontologia e buona condottaper i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito alconsumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); l'interessato hachiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3maggio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 delCodice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontroalle richieste dell'interessato, nonché la nota del 15 giugno2012 con la quale èstata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei termini delprocedimento;

VISTA la nota, datata 24 maggio 2012, con la quale Crif S.p.A. hadichiarato di aver attivato, a seguito delle richieste avanzate dal ricorrente,una procedura di verifica della posizione oggetto di ricorso a seguito dellaquale i dati di tipo negativo iscritti a carico dell'interessato sono staticancellati, dichiarando che, allo stato attuale, "il rapporto dicredito risulta censito nel Sic di Crif senza alcuna segnalazione diinsolvenza";

VISTA la nota, datata 7 giugno 2012, con cui il ricorrente, nelprendere atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha rinnovatola richiesta di rifusione delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare deltrattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrentedichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensidell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni alGarante") di aver provveduto a cancellare le iscrizioni di tipo negativo acarico del ricorrente  relative alla posizione oggetto di ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porliinteramente a carico di Crif S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Crif S.p.A.,la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 19 luglio 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia