| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 19LUGLIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 211 del 19luglio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 23 aprile 2012 con il quale XY(rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Altieri), ribadendo l'istanza giàprecedentemente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali, ha chiesto di ottenere la cancellazione dagliarchivi di Experian Information Services S.p.A. (rappresentata e difesadall'avv. Andrea Aragno) dei dati personali che lo riguardano relativi ad un pignoramento immobiliare; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì laliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24aprile 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delricorrente, nonché la nota del 20 giugno 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la memoria inviata via fax il 23 maggio 2012 con la qualeExperian Information Services S.p.A. ha sostenuto che le informazioni inquestione: a) "sono esatte ed aggiornate con quelle risultanti presso lafonte di provenienza; b) "sono registrate in un archivio checontiene i dati di fonte pubblica ed è autonomo e distinto rispetto al sistemadi informazioni creditizie; c) rientrano nella categoria dei dati provenientida pubblici registri, elenchi (Š) il cui trattamento può avvenire senza ilconsenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24 del Codice Privacy"; d) iltrattamento di tali dati "è volto a veicolare presso la clientela dellaresistente (Š) le medesime informazioni contenute nella fonte pubblica diriferimento" considerando che tale clientela, rappresentata principalmenteda banche e finanziarie, si rivolge ad Experian "al fine di avere unaccesso più agevolato alle stesse informazioni che, diversamente, in funzionedella mole di richieste ed uffici competenti, risulterebbe oltremodogravoso"; VISTA la nota datata 24 maggio 2012 con la quale il ricorrente haribadito le proprie richieste, ritenendo nuovamente il trattamento dei dati inquestione "eccedente rispetto alle finalità" per le quali sono statiraccolti, trattandosi di dati associati ad un evento risalente e superato; VISTA la nota inviata via fax il 5 luglio 2012 con la quale laresistente ha precisato che "le doglianze del ricorrente risultano fondatesu di un erroneo presupposto, ovvero che i dati in questione siano trattati (Š)nell'ambito del sistema di informazioni creditizie da essa gestito (Š) quandoinvece tali dati sono registrati in un archivio che contiene dati di fontepubblica ed è autonomo e distinto rispetto al citato sistema di informazionicreditizie"; RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggettodati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali,possono essere allo stato utilizzate senza il consenso dell'interessato aisensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando i futuripossibili adeguamenti che potrebbero risultare necessari sul piano della qualitàdei dati e dei tempi di relativa conservazione, in applicazione del codicedeontologico previsto dall'art. 61 del Codice con riferimento alla raccolta eal trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri; RITENUTO, pertanto, alla luce della documentazione in atti, di doverdichiarare infondato il ricorso in quanto i dati personali in questione nonrisultano trattati in violazione di legge; ciò, tenuto conto del fatto che talidati sono esatti ed aggiornati (come emerge, tra l'altro, dal report Experiandel 12 febbraio 2011, in atti, da cui risulta l'avvenuta cancellazione delpignoramento), in quanto corrispondenti alle informazioni conservate presso icompetenti uffici dell'Agenzia del territorio; RITENUTA la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese delprocedimento fra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; TUTTO CIO' PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondato il ricorso; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 19 luglio 2012
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