| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 12 LUGLIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 201 del 20 settembre2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli,segretario generale; VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 29 maggio 2012 presentato da Marianna Cabella,rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pasquali, nei confronti di UnicreditBanca S.p.A. con il quale la ricorrente, in relazione ad una disposizionetestamentaria emessa in proprio favore dalla nonna defunta, ha chiesto allapredetta banca di conoscere una serie di informazioni relative alla situazionefinanziaria della de cuius; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1° giugno 2012 conla quale questa Autorità ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorsoin relazione al mancato inoltro di copia dell'interpello preventivo propostonei confronti del titolare del trattamento; VISTAla nota datata 8 giugno 2012 con la quale la ricorrente ha sostenuto che"la richiesta inoltrata (Š) all'istituto di credito del de cuius per avereconoscenza di tutti i rapporti a questo intestato integra gli estremidell'istanza di cui agli artt. 7 e 8 (Š)" del dlgs. n° 196 del 2003 Codicein materia di protezione dei dati personali; RILEVATOche la predetta comunicazione della ricorrente in risposta alla citata nota diquesta Autorità non può intendersi come regolarizzazione del ricorso in quantole note datate 8 marzo 2010 e 3 ottobre 2011 (indicate quale interpellopreventivo) non contengono in realtà alcun riferimento alla normativa in materiadi protezione dei dati personali (artt. 7 e 8 dlgs. n° 196 del 2003) macostituiscono solo una generica richiesta di conoscenza dei rapporti bancariintrattenuti dalla ricorrente e in quanto tali non possono costituire validopresupposto per la successiva presentazione di un ricorso; RITENUTApertanto la necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. c)del Codice, l'inammissibilità del ricorso; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; DICHIARA l'inammissibilitàdel ricorso. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 12 luglio 2012
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