Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 5GIUGNO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 174 del 5 giugno 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante proposto in via d'urgenza in data 10maggio 2012 nei confronti di Crif S.p.A. con il quale XY, rappresentato edifeso dall'avv. Serafina Ceravolo, ha chiesto l'immediata sospensione dellavisibilità delle informazioni riferite al fallimento di XY, quale socioaccomandatario della XY s.a.s. di XY, dichiarato in data 17 dicembre 1998dal Tribunale di Locri e, all'esito dell'istruttoria sul ricorso, lacancellazione di tali informazioni dalla banca dati gestita da Crif S.p.A.; ciò,in quanto la permanenza delle informazioni riferite a tale fallimento, ormairisalente nel tempo e revocato in data 17 giugno 2003 dalla Corte d'Appello diReggio Calabria per mancanza di domande di ammissione al passivo, arrecherebbeal ricorrente un notevole danno impedendogli di fatto di accedere al credito;rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore dellespese del procedimento;

RILEVATO che il Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), nel disciplinare l'esercizio dei dirittiriconosciuti all'interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7ss.), nonché la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi(art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi diinammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano esseredichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della lorocomunicazione al titolare e al responsabile del trattamento;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 145, comma 1, del Codice i dirittiprevisti dall'art. 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autoritàgiudiziaria o con ricorso al Garante; rilevato che, ai sensi dell'art. 145,comma 2, il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimooggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria e chel'art. 147 del Codice prevede che il ricorso che non osservi le norme dell'art.145 deve essere dichiarato inammissibile e non possa essere regolarizzato;

RILEVATO che, nel caso di specie, come emerge dalla documentazione inatti ed evidenziato nello stesso atto di ricorso, precedentemente allaproposizione del presente ricorso, il ricorrente ha fatto ricorso all'autoritàgiudiziaria depositando in data 21 dicembre 2011 un ricorso ex art. 700 c.p.c.nei confronti di Crif S.p.A. presso il Tribunale di Locri, ricorso che è statodefinito con ordinanza dell'8 marzo 2012; rilevato che con il ricorso ex art.700 c.p.c. il ricorrente ha formulato le medesime richieste che formano oggettodel successivo ricorso al Garante proposto nei confronti del medesimo titolaredel trattamento, vale a dire Crif S.p.A.;

RITENUTO che l'accertata scelta dell'interessato di investire in viaprioritaria dell'esame della vicenda l'autorità giudiziaria ordinaria precludeal Garante ogni esame nel merito del ricorso che va quindi dichiarato inammissibile,non essendo ammessa la sua regolarizzazione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 5 giugno 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli