| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 23MAGGIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 168 del23 maggio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso regolarizzato il 1° marzo 2012, presentato neiconfronti di Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.A., con il quale SilvanaMannocchi, in qualità di amministratore di sostegno del padre Pio Mannocchi,nel richiamare un'istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196)contenuta in una lettera inviata all'istituto di credito resistente il 2novembre 2011, ha ribadito esclusivamente la richiesta "di avereaccesso ai dati personali di Pio Mannocchi trattati da Carisap S.p.A. inrelazione alla negoziazione assegni della Banca Picena Scarl avvenuta"in date espressamente indicate, contestando anche l'assenza, in tali periodi,di rapporti contrattuali tra il proprio padre e la banca resistente; rilevatoche la ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore dellespese sostenute per il procedimento in ragione del mancato riscontro alleistanze avanzate con interpello preventivo; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9marzo 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richiestedell'interessata, nonché la nota del 19 aprile 2012 con cui è stata disposta,ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTA la nota datata 21 marzo 2012 con la quale l'istituto di creditoresistente ha comunicato di aver fornito riscontro alla ricorrente il 5 gennaio2012, richiamando delle note inviatele nel 2004 e nel 2007 relative allemedesime richieste e dichiarando di aver già, in tali occasioni, comunicatoalla stessa tutti i dati personali relativi alle negoziazioni indicate nelricorso e di non detenere "altra documentazione afferente la negoziazionedi detti titoli"; VISTA la nota del 30 marzo 2012 con la quale la ricorrente si èdichiarata insoddisfatta del riscontro ricevuto e ha lamentato alcuneirregolarità nelle negoziazioni in questione; VISTA la nota del 2 maggio 2012 con cui la resistente ha fornitoalcune precisazioni, ribadendo quanto già rappresentato con particolareriferimento alle modalità con le quali i dipendenti dell'istituto di creditoavevano svolto le operazioni contestate dalla ricorrente; RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, risulta chel'istituto di credito resistente aveva fornito alla ricorrente, già prima dellapresentazione del ricorso, riscontro alla richiesta di accesso ai dati dallastessa avanzata e che lo stesso, nel corso del procedimento, ha precisato ilriscontro fornito, fornendo ulteriori precisazioni sulle modalità ditrattamento dei dati e dichiarando di non detenere ulteriori dati personalirelativi alle operazioni indicate nel ricorso; ritenuto, alla luce di ciò, didover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice; RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà della ricorrente di farvalere i propri diritti dinanzi al competente giudice ordinario, ove nericorrano i presupposti, per eventuali profili di natura contrattuale cheesulano dalla competenza di questa Autorità; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento in ragione del riscontro fornito dalla resistente siaprima che dopo la presentazione del ricorso; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 23 maggio 2012
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