| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 18MAGGIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 163 del 18maggio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 29 febbraio 2012 nei confronti di RCSMediaGroup S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.corriere.it,con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Coppola, in relazionealla pubblicazione, nell'archivio on-line del citato quotidiano, di un articolodel KW, contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una condannadallo stesso subita in primo grado per molestie sessuali (in relazione allaquale lo stesso ha già presentato appello), ha chiesto, reiterando le istanzegià avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione deidati personali, la cancellazione e il blocco dei dati che lo riguardano ovvero,in via subordinata, la trasformazione in forma anonima dell'articolo inquestione e, comunque, l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitarel'indicizzazione dell'articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito delquotidiano; il ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio subito acausa del fatto che il predetto articolo, senza tenere conto del beneficiodella non menzione della condanna nel casellario giudiziale assicurato dalgiudice di prima istanza ai sensi dell'art. 175 cod. pen. e nonostante ildibattimento si sia svolto a porte chiuse, ha riportato i dati identificativiche lo riguardano e, in violazione del principio di essenzialità dell'informazionedi cui all'art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali,l'attività professionale svolta (docente universitario), nonché unaricostruzione della vicenda, a suo avviso, non corretta; rilevato che ilricorrente ha rappresentato altresì di ritenere lesiva del proprio dirittoall'oblio e dell'identità personale la persistenza della notizia sul web,persistenza che lo costringe a convivere "quotidianamente (Š) con ladivulgazione di una notizia così penosa che mina la sua dimensione sociale,affettiva e professionale"; il ricorrente ha chiesto altresì laliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2marzo 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la nota del 23 aprile 2012 con cui è statadisposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termineper la decisione sul ricorso; VISTE la nota inviata via fax in data 21 marzo 2012 e la memoria del23 marzo 2012 con cui la resistente ha comunicato di aver aderito allarichiesta di inibire l'indicizzazione dell'articolo oggetto del ricorso, purritenendo lecito il trattamento effettuato, tenuto conto dell'esattezza dellanotizia e dell'essenzialità delle informazioni riportate nell'articolo "perfornire un'informazione adeguata alla gravità del fatto, cui non è estraneo ilruolo, svolto dall'imputato, in seno ad un'università"; VISTA la memoria datata 26 marzo 2012 e il verbale dell'audizione del28 marzo 2012 in cui il ricorrente, nel contestare in particolare il rilievodell'informazione relativa all'attività svolta rispetto alla notiziapubblicata, ha ribadito la richiesta relativa all'anonimizzazione dell'articolooggetto del ricorso; VISTE le note del 30 marzo e del 16 aprile 2012 con le quali laresistente ha ribadito la liceità del trattamento effettuato attraverso lapubblicazione delle informazioni sul proprio sito internet e ha rigettato larichiesta relativa all'anonimizzazione dello stesso; VISTA la nota, inviata via fax il 3 maggio 2011, con cui il ricorrente,nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro ricevuto, ha insistito nellerichieste avanzate; RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l'odierno ricorso, inorigine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraversola conservazione nell'archivio on line del quotidiano del testo dell'articolo asuo tempo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini di conservazionedella memoria storica; tale ulteriore finalità, per espressa previsionenormativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con idiversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati,rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espressoconsenso dell'interessato; RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogniinteressato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati inviolazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sianecessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamentetrattati; RITENUTO che, nel caso di specie, il trattamento dei dati delricorrente non risulta essere effettuato in violazione di legge e ritenutopertanto di dover dichiarare infondata la richiesta volta a ottenere lacancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei datipersonali che lo riguardano contenuti nel citato articolo; ritenuto tuttaviache rimane impregiudicata la facoltà per il ricorrente di esercitare, nellesedi opportune, le azioni contemplate dall'ordinamento a tutela dei profiliconcernenti l'onore e la reputazione eventualmente ritenuti lesi pereffetto dell'articolo oggetto dell'odierno ricorso; RITENUTO, infine, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice, non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di adozione dellemisure tecniche idonee ad escludere l'indicizzazione dell'articolo da parte deimotori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare deltrattamento aderito a tale richiesta; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese delprocedimento fra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondata la richiesta del ricorrente volta adottenere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima deidati personali relativi al ricorrente contenuti nell'articolo oggetto dicontestazione; b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta voltaad ottenere l'adozione delle misure tecniche idonee ad escluderel'indicizzazione dell'articolo in questione da parte dei motori di ricercaesterni al sito della versione on line del quotidiano "Corriere dellaSera"; c) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 18 maggio 2012
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