Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 18MAGGIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 161 del 18maggio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 febbraio 2012 presentatoda XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zallone e Giuseppe deLiguori, nei confronti di KW (consigliere comunale del Comune di HJ), con ilquale la ricorrente, rinvenendo dati personali che la riguardano (inparticolare la sua posizione di socio, unitamente al coniuge – anch'essoconsigliere comunale - di una società in contenzioso con il predetto comune) inuna interrogazione presentata dalla resistente al Consiglio comunale del 29settembre 2011 volta a valutare l'eventuale incompatibilità del marito dellaricorrente rispetto alla carica di consigliere, ha ribadito le richiestepreviamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte ad ottenerela comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano, aconoscerne l'origine, le finalità e le modalità del loro trattamento, gliestremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamentoeventualmente designato, nonché dei soggetti o categorie di soggetti ai quali idati possono essere comunicati; visto che la ricorrente si è opposta altresìall'ulteriore trattamento, chiedendo anche la cancellazione dei datieventualmente trattati in violazione di legge, nonché la liquidazione inproprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29febbraio 2012  con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente,nonché la successiva nota del 6 aprile 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 marzo 2012 con la quale la resistente, nelprecisare di avere già fornito riscontro alle istanze della ricorrente con notadel 7 dicembre 2011, ha affermato che le uniche informazioni relativeall'interessata di cui è in possesso sono quelle comunicate nel corso dellaseduta del Consiglio comunale e riportate nel relativo verbale; in particolare,la resistente ha precisato che "nel corso di tale seduta enell'espletamento del proprio mandato di consigliere comunale faceva presenteche il dott. (Š), marito dell'interessata, fosse socio, unitamente aquest'ultima, della società VRP (Š)" in lite pendente con il Comune;nella medesima nota la resistente ha aggiunto che l'informazione relativa alcontenzioso tra il comune e la società VRP (Š), è stata dalla stessa acquisitaper effetto del disposto dell'art. 43 del Testo unico degli enti locali, chericonosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dairispettivi uffici "tutte le notizie ed informazioni in loro possessoutili all'espletamento del proprio mandato", mentre i dati societarisono disponibili nel registro delle imprese;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 16 marzo 2012 con la quale laricorrente, nel sottolineare il ritardo e la genericità del riscontro fornitodalla resistente, ha rinnovato la richiesta di condanna della controparte alle spesedel procedimento;

VISTA la nota anticipata via fax il 26 aprile 2012 con la quale laresistente, nel ribadire di non detenere informazioni ulteriori riguardantil'interessata oltre a quelle riportate nel corso della seduta del Consigliocomunale, ha precisato che le stesse sono state utilizzate "esclusivamentenella sede istituzionale del consiglio comunale e nell'ambito della miafunzione di consigliere"; la resistente ha inoltre sottolineato laliceità dell'acquisizione delle informazioni medesime in quanto "una,acquisita mediante accesso al registro delle imprese" che raccoglie"informazioni pubbliche e a disposizione di chiunque; l'altra mediante unarichiesta formulata agli uffici comunali ai sensi dell'art. 43 del TUEL";

RITENUTO di dover dichiarare infondate le richieste di opposizioneall'ulteriore trattamento e di cancellazione dei dati personalidell'interessata dal momento che, allo stato della documentazione in atti, nonrisulta che gli stessi siano trattati in violazione di legge (essendo statiutilizzati nel legittimo esercizio del mandato di consigliere comunale) eavendo poi la resistente dichiarato, (con attestazione della cui veridicitàl'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelledichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere ulteriori datipersonali riguardanti la ricorrente oltre quelli trattati per tali finalità;

RITENUTO altresì che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restantirichieste, avendo il titolare del trattamento integrato, nel corso delprocedimento, il riscontro inizialmente fornito all'interessata a seguitodell'inoltro dell'interpello preventivo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento alla luce dei riscontri forniti prima e dopo lapresentazione del ricorso nonché della particolarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE

a) dichiara infondate le richieste di opposizione all'ulterioretrattamento e di cancellazione dei dati della ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restantirichieste;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 maggio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli