Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 18MAGGIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 159 del 18maggio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTA l'istanza ai sensi dell'art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali), nei confronti di GrimaldiFranchising S.p.A., con cui XY, dopo la disattivazione dell'account di postaelettronica KW (concesso in uso dalla Grimaldi in quanto titolare diagenzia immobiliare affiliata alla "Rete Grimaldi" in base ad uncontratto di franchising), disattivazione che era seguita al giudizioinstaurato nei confronti della citata società per presunto inadempimentocontrattuale, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibiledei dati personali che la riguardano, registrati nei documenti personali(attinenti a contatti professionali e privati) contenuti nella casella di postain questione alla quale non aveva più accesso; rilevato che, essendo taleistanza rimasta priva di positivo riscontro, la ricorrente, rappresentata edifesa dall'avv. Giovanni Adamo, ha proposto ricorso al Garante ai sensidell'art. 145 del Codice nei confronti della citata società con cui ha ribaditola precedente richiesta; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di porre acarico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14febbraio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessata, nonché l'ulteriore nota del 10 aprile 2012, con cui, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 1° marzo 2012, con la qualeGrimaldi Franchising S.p.A. ha comunicato che l'art. 11 del contratto difranchising sottoscritto dalla ricorrente prevede che, in caso di risoluzionedel contratto, l'affiliato è obbligato a cessare immediatamente l'utilizzo "deiservizi riservati del sito internet istituzionale Grimaldi, tra cui l'accessoalla casella di posta elettronica assegnata"; pertanto, posto che laricorrente non provvedeva, ad avviso della resistente, ad adempiere a quantoindicato nel contratto stesso e che, tramite il proprio legale, comunicava che "ilcontratto era da intendersi già risolto sin dal 24.03.2011Š", laresistente provvedeva alla disattivazione dei servizi internet; rilevato, inogni caso, che la resistente, "senza che ciò costituisca riconoscimentoalcuno dei diritti fatti valere dalla Sig.ra XY e con riserva di chiedereil risarcimento dei danni subiti e subendi", ha comunicato che intendemettere a disposizione i dati richiesti invitando la ricorrente a contattare untecnico (specificamente indicato) in modo che questi possa comunicarle in viariservata le modalità tecniche per l'accesso ai dati;

VISTA la nota inviata in data 15 marzo 2012 con la quale la ricorrenteha ritenuto insoddisfacente il riscontro dato dalla controparte in quanto, asuo parere, la resistente le avrebbe fornito solo parte della documentazionerichiesta;

VISTA la nota inviata in data 5 aprile 2012 con la quale la resistenteha sostenuto che la ricorrente ha effettivamente recuperato i dati contenutinella casella e.mail in questione; rilevato, inoltre, che il titolare haconfermato che "nessun ulteriore dato è più presente nei server dellascrivente e pertanto (Š) non sussiste alcun obbligo di fornire dati non piùpresenti nel server";

VISTA la nota inviata in data 27 aprile 2012 con la quale laricorrente ha sostenuto che la documentazione messa a disposizione dellaricorrente non conterrebbe dati personali della ricorrente "ma riguardaunicamente la corrispondenza che periodicamente il franchisor inviava agliaffiliati" e non anche le "comunicazioni elettronicheriservate riguardanti il lavoro, la società e il commercialista";rilevato che la ricorrente ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore della spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito un sufficiente riscontro alla richiesta di accesso dell'interessata,seppure solo nel corso del procedimento; la resistente ha infatti messo adisposizione della ricorrente i documenti contenuti nella casella e-mail inquestione attestando (con dichiarazione della cui veridicità l'autore rispondeai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante") di non detenere sul server aziendale nessunaltro documento tranne quelli forniti alla ricorrente nel corso delprocedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e deidiritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, dicui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto, in ragione del mancatoriscontro all'interpello preventivo, di porli a carico di Grimaldi FranchisingS.p.A. nella misura di euro 3o0, compensandone la residua parte per giusticoncorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Grimaldi Franchising S.p.A., la quale dovrà liquidarlidirettamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residuaporzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 maggio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli