| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 18MAGGIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 158 del 18maggio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 1° marzo 2012da Andrea Dellanoce, con la quale l'interessato, nel contestare la ricezione diuna comunicazione promozionale da parte di Cesd s.r.l. (proprietaria delmarchio CEPU), inviata al proprio numero di utenza mobile via sms, ha chiestodi conoscere l'origine dei dati che lo riguardano, le finalità, le modalità ela logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare edell'eventuale responsabile; il ricorrente si è altresì opposto all'ulterioretrattamento di tali dati a fini promozionali e ne ha chiesto la cancellazione(con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenzadi coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi); VISTO il ricorso pervenuto il 28 marzo 2012 nei confronti di Cesds.r.l., con il quale Andrea Dellanoce ha ribadito le proprie richieste e hachiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30marzo 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato; VISTA la nota datata 23 aprile 2012 con la quale il ricorrente haribadito le proprie richieste non avendo ricevuto alcun riscontro da Cesds.rl.; VISTA la nota datata 17 aprile 2012 con la quale la resistente hasostenuto, tra l'altro, di non aver potuto riscontrare l'istanza ex artt. 7 e 8del Codice formulata dall'interessato, in quanto non più in possesso dei datirelativi al ricorrente dal 29 febbraio 2012, come allo stesso comunicato connota della Cesd s.r.l. di pari data (di cui ha fornito copia); ciò per effettodella procedura di cancellazione "dalla mailing list" messa in atto aseguito di una precedente richiesta conseguente alla ricezione di un messaggiodi posta elettronica; Cesd s.r.l. ha, peraltro, riscontrato le richiestedell'interessato comunicando i riferimenti "contenuti nella privacy policyaziendale"; VISTA la nota datata 30 aprile 2012 con la quale il ricorrente haconfermato di aver ricevuto riscontro alle proprie richieste, precisando diaverle ricevute in ritardo, anche per l'erronea indicazione del proprio comunedi residenza sulla nota inviata dalla resistente; il ricorrente ha, pertanto, ribaditola sola richiesta relativa alle spese del procedimento; RITENUTO, quindi, di dover dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistentefornito solo nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richiestedel ricorrente, dichiarando tra l'altro, con attestazione della cui veridicitàl'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelledichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere più dati personalidel ricorrente; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi e ritenutocongruo porle a carico di Cesd s.r.l., stante la tardività del riscontro, nellamisura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusticoncorrenti motivi legati all'idoneità del riscontro fornito; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese del procedimento poste, nella misura di 50 euro, previacompensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Cesd s.r.l.,la quale dovrà liquidarle direttamente a favore del ricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 18 maggio 2012
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