Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DELL'11MAGGIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 153 dell'11maggio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l'8 febbraio 2012 presentato daXY nei confronti di CEI – Conferenza Episcopale Italiana, Servizio per lapromozione del sostegno economico della Chiesa, con il quale la ricorrente,sostenendo di aver ricevuto al proprio indirizzo di posta ordinaria unacomunicazione, non sollecitata, avente carattere promozionale ("volta araccogliere donazioni spontanee a favore della Chiesa Cattolica"), haribadito le istanze (rimaste inevase) previamente formulate ai sensi degli art.7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n.196/2003) volte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali che lariguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, aconoscerne l'origine, le finalità, le modalità e la logica applicata altrattamento, nonchée; l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti ai qualii dati possono essere comunicati; rilevato che la ricorrente ha anche chiestoche le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13febbraio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, nonchée; la nota del 4 aprile 2012 con la qualequesta Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 29 febbraio 2012, con cui la resistente, nelfornire riscontro alle istanze dell'interessata, ha affermato che "ilservizio promozione sostegno economico alla Chiesa cattolica della ConferenzaEpiscopale Italiana ha commissionato la campagna promozionale oggetto diattenzione a Consodata S.p.A (Š)", la quale ha riferito alla CEI che "ilnominativo della sig.ra XY, acquisito con il relativo consenso al trattamentoin occasione di un questionario sugli stili di consumo inviato a Consodata dalnominativo stesso (Š), è stato cancellato dagli archivi utilizzati dallapredetta Consodata in data 13 novembre 2011";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 marzo 2012 con la quale laricorrente ha ritenuto "incongruente" il riscontro dellaresistente in relazione alla tempistica dell'asserita cancellazione dei datiche la riguardano in data 13 novembre 2011, essendo "documentato agliatti che l'interpello preventivo è giunto alla controparte (Š)" il 22novembre 2011;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 marzo 2012 con la quale laresistente ha sostenuto che a causa di un mero "refuso" è stataerroneamente indicata la data di avvenuta di cancellazione del 13 novembre 2011al posto della data esatta del 13 dicembre 2011;

VISTA l'email del 19 marzo 2012, con la quale la ricorrente ha datoatto alla controparte "di aver, sia pure con evidente ritardo,adempiuto alle richieste formulate" dall'interessata ed ha, inoltre,rinnovato la richiesta di condanna della controparte alle spese delprocedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la CEI fornito nel corsodel procedimento un sufficiente riscontro, seppur tardivo, alle richieste dellaricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico della Conferenza episcopale italiana, Servizio per la promozione delsostegno economico della Chiesa, nella misura di euro 300, compensandone laresidua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 300 acarico della Conferenza episcopale italiana, Servizio per la promozione delsostegno economico della Chiesa, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 11 maggio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli