| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 17APRILE 2012 Registro dei provvedimenti n. 148 del 17aprile 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 19 gennaio 2012 da XY(rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Cappelli) nei confronti di IlCannocchiale s.r.l. per il blog www.meoblogilcannocchiale.it, con ilquale il ricorrente, in relazione alla presenza nel predetto sito di unarticolo contenente dati personali che lo riguardano relativi alla suapartecipazione "ad alcune azioni di stampo terroristico" perle quali ha subito condanna penale nel 1988, ha chiesto, ribadendo l'istanza giàinviata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice all'indirizzo email dellasocietà (info@ilcannocchiale.it), di ottenere, in via principale, lacancellazione dei dati in questione, ovvero "di procedere allasottrazione dell'indicizzazione" del proprio nominativo o al bloccodei dati medesimi; in via subordinata, di "ordinare al titolare deltrattamento di procedere all'adozione di ogni misura tecnicamente idonea adevitare che i dati personali contenuti nel blog e nell'articolo oggetto delricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei motori diricerca esterni al sito internet" in questione; ciò in considerazionedel "lungo decorso del tempo, la ottenuta riabilitazione e la nuovadimensione sociale acquisita" dal ricorrente; il ricorrente hachiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27gennaio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota dell'8 marzo 2012, con la quale questa Autorità ha disposto laproroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7del Codice; VISTA l'email del 15 febbraio 2012, con la quale il ricorrente haribadito le proprie richieste, lamentando anche che "sul sito internetdel blog risulta pubblicato un articolo risalente al XX (Š http://hommerevolte.ilcannocchiale.it/...)"in cui si commenta un articolo pubblicato sul Corriere della sera in data YY; VISTA la nota datata 13 marzo 2012 con la quale Cannocchiale s.r.l. hacomunicato di non essere "l'editore del blog meoblog.ilcannocchiale.it,ma esclusivamente un service provider che fornisce a utenti terzi la possibilitàdi aprire uno spazio blog gratuito, da gestire in piena responsabilità,autonomia e indipendenza", indicando il titolare del blog edichiarando comunque di aver rimosso il testo dell'articolo di cui al ricorsodalla "piattaforma IlCannocchiale.it", avendo "lapossibilità di intervenire unilateralmente sui contenuti qualora questiinfrangano le regole di utilizzo del servizio"; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, avendo la società resistente,seppur dichiarando di non essere titolare del trattamento dei dati inquestione, fornito riscontro all'interpello preventivo dopo la presentazionedel ricorso, indicando il soggetto titolare del trattamento e comunicando diaver comunque ritenuto di rimuovere l'articolo in questione dalla propriapiattaforma; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento in ragione della specificità della vicenda in questione; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 17 aprile 2012
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