Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 12APRILE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 138 del 12aprile 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli,segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 3 gennaio 2012 neiconfronti di Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocatiGiovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, Crif S.p.A. ed Experian Information ServicesS.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno, con il quale XY,rappresentato e difeso dall'avv. Federica Citoni, ha chiesto la cancellazionedei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento della "KWs.a.s." dichiarato in data 28.12.2004, detenuti nelle banche dati gestitedalle resistenti, tenuto conto che, essendo il fallimento risalente a più di 7anni fa ed essendo stato chiuso a seguito di omologa di concordato fallimentarei cui obblighi sono stati dal ricorrente integralmente eseguiti entro 30 giornidall'omologa, la relativa informazione pregiudizievole, a parere delricorrente, non rifletterebbe più "per difetto di attualità, il gradodi affidabilità del nominativo a cui viene associato"; rilevato che ilricorrente ha altresì sottolineato che "la riforma del dirittofallimentare, che ha disposto l'abrogazione del registro dei falliti edell'istituto della riabilitazione, ha comportato per tutti gli iscritti nelpubblico registro dei falliti una riabilitazione ex lege"; rilevatoinfine che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte lespese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5gennaio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la nota del 28 febbraio 2012 con la qualequesta Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 17 gennaio 2012 con la quale Crif S.p.A.ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi al ricorrente sarebbe lecitoe non eccedente dal momento che la banca dati "Informazioni daTribunali e Registri Immobiliari", gestita in modo distinto edautonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie, ha "lafunzione di informazione sullo stato patrimoniale dell'interessato e su quantoabbia potenziale incidenza" sullo stesso e che i dati riferiti al ricorrentesono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fontipubbliche di provenienza" (in quanto riportano anche l'informazionerelativa alla chiusura del fallimento);

VISTA la memoria fatta pervenire in data 20 gennaio 2012 con la qualeExperian Information Services S.p.A. ha sostenuto che i dati in questione, "conformialle relative risultanze ufficiali", sono registrati in un archivioche contiene i dati di fonte pubblica ed è autonomo e distinto rispetto alSistema di Informazioni Creditizie; inoltre ha dichiarato che tali dati,ricavati dal Registro delle Imprese, non sono trattati in modo illecito "trattandosidi informazioni (rientranti nella categoria dei dati provenienti da pubbliciregistri, elenchi Š.il cui trattamento può avvenire senza il consensodell'interessato ai sensi dell'art. 24 del Codice)"; infine, lacancellazione dei dati richiesta dal ricorrente–ha dichiarato Experian-non può trovare fondamento, trattandosi di informazioni direttamente riferibilial ricorrente (la sentenza di fallimento in questione emessa dal Tribunale diRoma ha infatti dichiarato non solo il fallimento della società ma anche dellostesso ricorrente, socio accomandatario, in proprio), ed inoltre leinformazioni non sarebbero, a parere della resistente, risalenti nel tempo;

VISTA la nota inviata in data 25 gennaio 2012 e la successiva notainviata in data 27 febbraio 2012 con cui Cerved Group S.p.A. ha sostenuto laliceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente chesono in linea con quelle risultanti nei pubblici registri da cui sono stateestratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderire spontaneamentealle richieste del ricorrente provvedendo, in linea con gli orientamentiespressi dal Garante in altri casi, a sospendere temporaneamente lavisualizzazione, nell'ambito del dossier riferito al ricorrente, delleinformazioni riferite all'evento di fallimento che ha interessato la citatasocietà, nonché alla procedura che ha interessato il ricorrente medesimo, nellemore della prospettata definizione di criteri comuni per gli operatori delsettore;

VISTA la memoria di replica inviata in data 12 marzo 2012 con la qualeil ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, in riferimento alladeterminazioni assunte da Cerved Group S.p.A. ha sollecitato un riscontrodell'avvenuta sospensione della visualizzazione delle informazioni inquestione;

VISTA la nota inviata in data 15 marzo 2012 con la quale Cerved GroupS.p.A. ha inviato "copia aggiornata del documento informativo riferitoall'interessato, nell'ambito del quale (Š) si è provveduto alla sospensionetemporanea della visualizzazione delle informazioni relative all'evento difallimento che ha interessato la "KW s.a.s." RILEVATO che iltrattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registrie che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzatisenza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) delCodice;

RILEVATO che l'ampiezza e la complessità dei trattamenti posti inessere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazionecommerciale impone un'attenta considerazione dei diversi e contrastantiinteressi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza,completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l'Autorità ha avviato, con il coinvolgimento deglioperatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codicedi deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personalieffettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborarecriteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specificoriferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, attie documenti conoscibili da chiunque;

RITENUTA la necessità di disporre, alla luce di ciò quale misuranecessaria a tutela dei diritti dell'interessato, nelle more della redazionedel citato codice di deontologia, la sospensione temporanea della comunicazionea terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso da parte di Crif S.p.A.e di Experian Information Services S.p.A. e di ordinare alle società resistentidi dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autoritàentro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO, invece, che Cerved Group S.p.A. ha provveduto allasospensione della visualizzazione dei dati relativi al fallimento di"KWs.a.s." sia nell'ambito dei prodotti informativi riferiti alricorrente, sia negli altri prodotti informativi non direttamente relativi allapredetta società e ritenuto  pertanto di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice neiconfronti della citata società;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese delprocedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei dirittidell'interessato, nelle more della redazione del codice di deontologia e buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini diinformazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzidelle informazioni oggetto del presente ricorso e ordina a Crif S.p.A. edExperian Information Services S.p.A. di dare conferma dell'avvenuto adempimentoal ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data diricezione del presente provvedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Cerved GroupS.p.A.;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 12 aprile 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli