Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 12APRILE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 139 del 12aprile 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente e del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato, il 13 febbraio 2012, nei confronti diNadirpress Agency in qualità di editore della rivista on-line"Nadirpress", da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CristinaForgione, in relazione alla pubblicazione di due articoli ("KK" eZZ""), risalenti al YY, indicizzati dai più comuni motori di ricerca,contenenti dati personali che lo riguardano riferiti all'arresto del ricorrentedopo che nel suo pc era stato rinvenuto materiale pedopornografico (vicendagiudiziaria conclusasi nell'anno WW con il patteggiamento e la sospensionecondizionale della pena); visto che il ricorrente, ribadendo le richieste giàavanzate con l'istanza ex art. 7 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia diprotezione dei dati personali), ha chiesto la cancellazione, la trasformazionein forma anonima e il blocco dei dati che lo riguardano o, in subordine,l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l'indicizzazione degliarticoli tramite i motori di ricerca esterni al sito dell'agenzia; ciò, inquanto tali articoli  conterrebbero, a parere del ricorrente, affermazionidai toni gravemente ingiuriosi e diffamatori (venendo il ricorrente descrittocome un "pervertito"), ed inoltre il diritto alla riservatezzadell'interessato (che ha seguito incontri di recupero presso specialistipsichiatri, presta attualmente attività lavorativa non retribuita presso unacooperativa sociale e sta cercando di reinserirsi nella società civile)prevarrebbe sul diritto di cronaca che avrebbe esaurito la funzione socialeall'epoca dei fatti; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì laliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16febbraio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato;

VISTA la nota fatta pervenire in data 15 marzo 2012 con la quale ilricorrente ha comunicato di essere stata informato dalla resistente che, "inconseguenza del ricorso, i link del portale sono stati mutati e, quindidigitando il nome" del ricorrente "nulla si evidenzia su google.Inoltre, il nome all'interno dell'articolo è stato sostituito dalle soleiniziali"; essendo risultata tale circostanza confermata, ilricorrente, per il tramite del proprio legale, ha chiesto che sia dichiarata "cessatala materia del contendere";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito un positivo riscontro alle richieste del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento in ragione delle dichiarazioni del ricorrente in ordinealla cessazione della materia del contendere;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIO' PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 12 aprile 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli