Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 5APRILE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 132 del 5aprile 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 7 febbraio 2012 presentato daPiero Carletti nei confronti di Fastweb S.p.A., con il quale il ricorrente,sostenendo di aver ricevuto al proprio numero di utenza telefonica fissa unacomunicazione, non sollecitata, avente carattere promozionale, ha ribadito leistanze previamente formulate ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) volte ad avere confermadell'esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la lorocomunicazione in forma intellegibile, a conoscerne l'origine, le finalità, lemodalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi deltitolare e del responsabile eventualmente designato, nonché l'indicazione deisoggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;inoltre, il ricorrente, nel sottolineare che la propria linea telefonica fissarisulta essere, fin dall'attivazione, una linea "riservata totale" edavendo egli sempre negato il consenso all'utilizzo dei propri dati per scopipromozionali, si è opposto all'ulteriore trattamento degli stessi per finalitàcommerciali, sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione chetale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sianostati comunicati o diffusi); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che lespese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13febbraio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato;

VISTA la nota datata 28 febbraio 2012, con cui la società resistente,nel fornire riscontro alle istanze dell'interessato, ha affermato che da unaverifica effettuata "presso le nostre agenzie competentiterritorialmente e i data base a nostra disposizione non è risultata lapresenza dell'utenza telefonica indicata" dal ricorrente e che"le telefonate promozionali potrebbero essere state effettuate per erroreda un'agenzia da noi non autorizzata"; la resistente ha altresìaggiunto che da "ulteriori verifiche sulla titolarità della numerazionechiamante", è emerso che la prima chiamata promozionale sarebbe stata "effettuatadall'agenzia Easy C@ll s.r.l. la quale opera per la scrivente inqualità di responsabile del trattamento, ma alla quale tuttavia non è statofornito il numero telefonico dell'interessato", mentre con riferimento"al lamentato contatto commerciale del 2/2/2012 non abbiamo individuatonumerazioni di agenzie che operino con Fastweb che corrispondano a quellasegnalata"; visto che la resistente ha inoltre dichiarato di avere "provvedutoa richiamare l'agenzia Easy C@ll s.r.l. al rispetto della normativavigente", aggiungendo altresì che i dati personali del ricorrente, "stanteil loro carattere riservato, l'assenza di consensi ad hoc e la sua esplicitavolontà in tal senso, non verranno trattati in futuro a meno di sua contrariavolontà in tal senso";

VISTE le note pervenuta via e-mail il 2 e il 26 marzo 2012 con lequali il ricorrente, nel sottolineare il ritardo con cui la controparte hafornito riscontro alle proprie istanze, ha rilevato come "resta fermala responsabilità della resistente per la chiamata effettuata dalla propriaagenzia Easy C@ll s.r.l. poiché comunque l'affidamento formaleesterno della responsabilità al trattamento dei dati personali non esclude laresponsabilità del committente"; visto che il ricorrente ha inoltrerinnovato la richiesta di condanna della controparte alle spese delprocedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo Fastweb S.p.A. sostenutonel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l'autorerisponde ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsità nelledichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere, allostato, dati che riguardano il ricorrente; rilevato, che la stessa ha inoltresostenuto di essersi attivata anche presso le società terze  di cui siavvale per le attività di marketing perché il ricorrente non sia più contattatoda queste ultime;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di Fastweb S.p.A.  nella misura di euro 300, compensandone laresidua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 300 acarico di Fastweb S.p.A., previa compensazione della residua parte per giustimotivi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 5 aprile 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli