| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 21MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 109 del 21marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 dicembre 2011, presentatonei confronti di XY, titolare della ditta individuale KW, con il quale JK, inqualità di titolare della ditta individuale "KJ" (con cui la XYaveva collaborato fino all'agosto 2008 come consulente per le attività divendita e marketing) ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali che riguardano tale ditta, nonché di conoscere l'origine di tali datie le finalità del trattamento; il ricorrente ha chiesto, altresì, laliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 22dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delricorrente, nonché l'ulteriore nota del 13 febbraio 2012 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota inviata in data 14 gennaio 2012 e la memoria inviata indata 19 gennaio 2012 con le quali la resistente ha sostenuto che i datitrattati in relazione ad "KJ" sono relativi al trascorso rapporto dicollaborazione e consistono in dati fiscali, contabili e gestionali volti adocumentare il credito provvigionale vantato nei confronti del JK; inoltre, lastessa resistente detiene i dati riferiti ai diversi procedimenti giudiziaripendenti fra le parti, in particolare dinanzi al Tribunale di Torino in materiadi concorrenza sleale, dinanzi al Giudice di Pace di Pinerolo per l'opposizionea decreto ingiuntivo e dinanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, inmateria di riconoscimento di rapporto di agenzia e pagamento di provvigioni,indennità e contributi (dati tutti contenuti negli atti depositati in formacartacea nei vari procedimenti); VISTA la nota inviata in data 18 gennaio 2012 e la successiva memoriainviata in data 19 gennaio 2012 con le quali il ricorrente ha ritenutoinsoddisfacente il riscontro della controparte di cui ha lamentato la genericitànella descrizione della tipologia dei dati trattati e nell'indicazione dellafonte; inoltre, il ricorrente ha contestato la liceità del trattamento dei daticontabili, fiscali e gestionali in questione posto che nell'ottobre 2010, inriscontro ad una specifica istanza del ricorrente al termine del rapporto dicollaborazione, e successivamente nel procedimento dinanzi al Tribunale diTorino per concorrenza sleale, la resistente medesima aveva dichiarato di averprovveduto alla cancellazione di tali informazioni, anche attraverso ladistruzione dei supporti fisici contenenti i dati; inoltre, lo stessoricorrente ha sostenuto che, a partire dal luglio 2011, la resistente avrebbeacquisito da soggetti terzi ulteriori dati contenuti in documenti destinatialla ditta "KJ" e non alla resistente; VISTO il verbale dell'audizione del 23 gennaio 2012 nel corso dellaquale le parti hanno precisato le proprie posizioni e la resistente si èimpegnata a fornire un'integrazione dei riscontri già forniti al fine di megliospecificare la tipologia e l'origine dei dati trattati con riferimento alladitta di cui il ricorrente è titolare; VISTA la nota inviata in data 6 febbraio 2012 con la quale laresistente ha fornito un elenco dettagliato dei dati riguardanti il pregressorapporto di collaborazione con il ricorrente, già a conoscenza di quest'ultimoperché contenuti nei documenti depositati nel procedimento instaurato dinanziil Tribunale di Milano- sezione Lavoro in data 28.12.2011 per il saldo delleprovvigioni maturate, dati che la resistente intende conservare finoall'estinzione della causa in corso oltre ai tempi previsti per i fini fiscali;tutti gli altri dati ed i documenti riguardanti il rapporto di collaborazione(contratti con i clienti, corrispondenza tra la resistente, i clienti, JKe i venditori) sono stati a suo tempo cancellati dietro richiesta delricorrente, come confermato anche dinanzi al Tribunale di Torino; gli ulterioridati riguardano, invece, come esposto nelle precedenti note, i procedimentigiudiziari in corso con il ricorrente; rilevato comunque che la resistente haprecisato che, a seguito della denuncia penale presentata dal ricorrente perviolazione del segreto professionale, in data 16 dicembre 2011 la stessa hasubito il sequestro giudiziario del personal computer e delle copie deidocumenti depositati nei vari procedimenti giudiziari, dei quali conserva soloelenchi non dettagliati; VISTA la nota inviata in data 9 febbraio 2012 con la quale il ricorrenteha, in particolare, preso atto dell'attuale indisponibilità da parte dellaresistente, a causa del provvedimento di sequestro, dei dati registrati nelpersonal computer; VISTE le note inviate in data 14 febbraio 2012, 29 febbraio 2012 e 16marzo 2012 con le quali la resistente, richiamandosi a quanto già affermatonelle precedenti note, ha comunque precisato che solo a fine luglio 2011avrebbe raccolto alcuni dati riferiti ad "KJ" presso clienti evenditori che dalla stessa dipendevano, sempre allo scopo di rivendicare ilproprio credito provvigionale; la stessa resistente ha ribadito di aver a suotempo cancellato documenti e supporti contenenti dati riferiti al ricorrente,tranne quelli necessari per le proprie esigenze di difesa; VISTE le note inviate in data 15 febbraio 2012, 6 e 19 marzo 2012, conle quali il ricorrente ha nuovamente contestato la liceità del trattamento deidati che lo riguardano effettuato dalla resistente; RILEVATO anzitutto che il ricorrente ha formulato nei confronti dellaresistente, prima con l'istanza ex art. 7 e successivamente con il ricorso, unarichiesta di accesso ai dati che riguardano la ditta di cui è titolare, ed allaloro origine, e non anche di cancellazione dei dati stessi; considerato,quindi, che nell'ambito del presente procedimento non è stato valutato taleulteriore profilo in ordine al quale, peraltro, la resistente ha fornitonumerose spiegazioni sostenendo di trattare lecitamente, allo stato, leinformazioni raccolte, per esigenze di difesa connesse ai contenziosi in esserecon controparte; RITENUTO, quindi, che, alla luce della documentazione in atti,limitatamente alle richieste oggetto di ricorso, deve essere dichiarato, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso,avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontroall'interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento, in ragione della specificità della vicenda esaminata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate le spese fra le parti. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 21 marzo 2012
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