| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 21 MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 107 del 21marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 dicembre 2011, presentatonei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale-INPS, con il qualeGianni Mele ha ribadito la richiesta, già formulata con interpello preventivoai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) – inviato, da ultimo in data 14ottobre 2011 – volta ad accedere ai dati personali relativi ad unapropria zia defunta, ritenendoli necessari per "provare dinanzi algiudice competente, anche nella sua qualità di successore di quest'ultima,l'incapacità naturale della medesima al compimento di determinati atti (anchemortis causa) di disposizione del suo patrimonio"; rilevato che ilricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delricorrente, nonché l'ulteriore nota del 24 gennaio 2012 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note anticipate via fax il 12 gennaio e 7 febbraio 2012 conle quali l'ente resistente, nel comunicare che la defunta è stata titolare diuna pensione di invalidità e di un'indennità di accompagnamento, harappresentato di non ritenere di dover consentire l'accesso ai dati relativialla salute della stessa se non per "comprovata necessità finalizzataalla tutela di interessi di pari dignità o per la tutela di diritti dellapersonalità o altri diritti inviolabili", che l'ente non rinviene nelcaso di specie; rilevato che l'ente resistente ha altresì rappresentato che"i dati di cui viene richiesto l'accesso potranno essere messi adisposizione del tribunale a seguito di apposita istanza"; VISTE le note inviate in data 20 gennaio e 23 febbraio 2012 con lequali il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, rilevando nuovamente comel'art. 9, comma 3, del Codice consente di accedere ai dati personali di unapersona defunta; RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali prevista dagliartt. 7 e s. del Codice consente di ottenere la conferma dell'esistenza e lacomunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riguardantil'interessato che vanno estrapolati dalla documentazione che li contiene ecomunicati allo stesso secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice e, inparticolare, con esclusione dei dati personali di terzi; rilevato che, ai sensidell'art. 9, comma 3, del Codice, è legittimato ad accedere ai dati personalidi una persona defunta, nelle stesse forme e con gli stessi limiti previsti dalpredetto art. 10 del Codice e senza distinzione alcuna tra dati di tiposensibile e non, anche "chi ha un interesse proprio, o agisce atutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione":posizione nella quale si trova il ricorrente, nipote della defunta; RITENUTO, alla luce di ciò, di dover accogliere il ricorso e di doverordinare alla resistente di comunicare al ricorrente, entro il termine diquarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, tuttii dati personali relativi alla de cuius non ancora comunicati; ritenuto didover ordinare alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenutoadempimento entro il medesimo termine; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli interamentea carico dell'Istituto nazionale di previdenza sociale-INPS; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIŅ PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina all'Istituto nazionale diprevidenza sociale-INPS di fornire riscontro alla richiesta del ricorrente,comunicando (nei modi di cui all'art. 10 del Codice) tutti i dati personalirelativi alla de cuius allo stato trattati, entro quarantacinque giornidalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questaAutorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti interamente acarico dell'Istituto nazionale di previdenza sociale-INPS, il quale dovràliquidarli direttamente a favore del ricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 21 marzo 2012
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