| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 99 del 15marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 6 dicembre 2011 con il quale XY(rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Altieri), ribadendo l'istanza giàprecedentemente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali, ha chiesto di ottenere la cancellazione dagliarchivi di Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. (rappresentata edifesa dall'avv. Andrea Aragno) dei dati personali che lo riguardano conspecifico riguardo ad un'ipoteca legale del 3 novembre 2008 disposta su unimmobile di sua proprietà da parte di Equitalia Gerit S.p.A. registrata pressola Conservatoria dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) diCivitavecchia; ciò, tenendo conto che nell'aprile 2011 "è statoeffettuato il pagamento con assegno bancario del debito in riferimento al qualeera stata iscritta l'ipoteca"; rilevato che il ricorrente ha chiestoaltresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 23dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste delricorrente, nonché la nota del 21 gennaio 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota inviata via fax il 10 gennaio 2012 con cui Crif S.p.A.,nel richiamare quanto già comunicato al ricorrente in sede di riscontroall'interpello preventivo, ha affermato la legittimità del trattamento posto inessere in virtù del fatto che i dati riferiti al ricorrente attualmentepresenti nella banca dati "Informazioni da Tribunali e RegistriImmobiliari" "sono aggiornati e completi rispetto aquanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza" con l'evidenzadell'avvenuto annotamento (Š) di cancellazione, così come risulta dal reportCrif aggiornato al 22 novembre 2011; rilevato che Crif S.p.A. ha sottolineatoche tale banca dati, gestita in modo autonomo e distinto rispetto al Sistema diInformazioni Creditizie, "raccoglie informazioni liberamenteaccessibili e consultabili da chiunque, in relazione alle quali l'attività diCrif si sostanzia nel fornire un servizio di "visura" di taliinformazioni pubbliche, limitandosi a "veicolare" quanto contenutonelle banche dati pubbliche (Š) svolgendo esclusivamente la funzione diinformazione sullo stato patrimoniale dell'interessato e su quanto abbiapotenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; VISTA la nota fatta pervenire il 17 gennaio 2012 con cui il ricorrenteha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto ed ha ribadito le richiesteoggetto di ricorso; VISTA la memoria inviata il 20 gennaio 2012 con la quale ExperianInformation Services S.p.A. ha sostenuto che le informazioni in questione: a) "sonoin linea con quelle risultanti presso la fonte pubblica di provenienza";b) "sono registrate in un archivio che contiene i dati di fontepubblica ed è autonomo e distinto rispetto al sistema di informazionicreditizie; c) rientrano nella categoria dei dati provenienti da pubbliciregistri, elenchi (Š) il cui trattamento può avvenire senza il consensodell'interessato ai sensi dell'art. 24 del Codice Privacy"; d) iltrattamento di tali dati "è volto a veicolare presso la clientela dellaresistente le medesime informazioni contenute nella fonte pubblica diriferimento" considerando che tale clientela, rappresentataprincipalmente da banche e finanziarie, si rivolge ad Experian "al finedi avere un accesso più agevolato alle stesse informazioni che, diversamente,in funzione della mole di richieste ed uffici competenti, risulterebbeoltremodo gravoso"; RILEVATO che il trattamento effettuato dalle resistenti ha per oggettodati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in terminigenerali, possono essere allo stato utilizzate senza il consensodell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermirestando i futuri possibili adeguamenti che potrebbero risultare necessari sulpiano della qualità dei dati e dei tempi di relativa conservazione, inapplicazione del codice deontologico previsto dall'art. 61 del Codice conriferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti dapubblici registri; RITENUTO, pertanto, alla luce della documentazione in atti, di doverdichiarare infondato il ricorso in quanto i dati personali in questione nonrisultano trattati in violazione di legge; ciò, tenuto conto del fatto che,come emerge dalle informazioni rilevabili dagli ultimi report trasmessi dallesocietà resistenti, tali dati sono esatti ed aggiornati, in quantocorrispondenti alle informazioni conservate presso i competenti ufficidell'Agenzia del territorio; RITENUTA la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese delprocedimento fra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondato il ricorso; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 15 marzo 2012
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