Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 15 MARZO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 97 del 15 marzo 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in via d'urgenza il 2 marzo2012 da XY (rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vittozzi) neiconfronti della propria moglie KW con il quale il ricorrente, presa conoscenza,nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale che li riguarda,dell'avvenuta registrazione da parte della stessa di alcune conversazioniintercorse in occasione di loro incontri, ha chiesto al Garante di ordinarealla sig.ra KW la cancellazione dei dati personali che lo riguardanocontenuti in tali registrazioni, ritenendoli acquisiti in modo illecito;rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che il Codice, nel disciplinare l'esercizio dei dirittiriconosciuti all'interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7ss.) e la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art.141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi diinammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano esseredichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della lorocomunicazione al titolare e al responsabile del trattamento;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 5,comma 3, del Codice, il ricorso proposto dal momento che, dalla documentazionein atti, non risulta che il trattamento dei dati personali che sarebbe statoeffettuato dalla resistente abbia riguardato dati personali del ricorrentedestinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione (tale non essendoil deposito in giudizio, per il tramite di un avvocato, di documentazione cheli contenga) e sia, quindi, soggetto all'ambito di applicazione del medesimoCodice, trattandosi, infatti, di dati utilizzati per fini personali allo scopodi predisporre la propria difesa in giudizio;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 15 marzo 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli