| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 98 del 15marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 dicembre 2011 neiconfronti di Intesa San Paolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. con il quale XY,rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Saverio Spolidoro e Giorgio Battisti,nel ribadire le istanze già formulate in sede di interpello preventivo, hachiesto di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano relativi alprovvedimento di nomina dell'Amministratore di sostegno emesso dal giudicetutelare il 7 ottobre 2011 (e successivamente dallo stesso revocato in data 28ottobre 2011), di cui gli istituti di credito resistenti sarebbero venuti aconoscenza prima che l'amministratrice provvisoria di sostegno, con nota del 26ottobre 2011, ne trasmettesse formale comunicazione; ciò in quanto, a suo dire,gli operatori delle banche resistenti, prima ancora della predetta data, "gliavrebbero negato non solo di disporre sui conti delle società di cui egli avevala legale rappresentanza, ma anche sui suoi conti personali, in ragione(addotta dagli operatori di banca) dell'esistenza del richiamato provvedimentodi amministrazione di sostegno provvisoria"; il ricorrente ha chiesto,altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per ilprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste delricorrente, nonché la nota del 24 gennaio 2012 con cui è stata disposta, aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 28 dicembre 2011, con la qualeIntesa San Paolo S.p.A., nello scusarsi per non aver fornito tempestivoriscontro all'istanza dell'interessato a causa di un "mero disguidointerno", ha rappresentato che "in data 20 ottobre 2011 gliuffici amministrativi del Gruppo XY, al fine di poter procedere ad urgentipagamenti, hanno prodotto, tra l'altro, al direttore (Š) copia del documentodel Tribunale di Novara relativo alla nomina dell'Amministratore di sostegno,datato 7 ottobre 2011", aggiungendo che il 26 ottobre 2011, la stessa "Amministratricedi sostegno ha provveduto a comunicare la propria nomina (Š)" esuccessivamente, "in data 3 novembre 2011 ha comunicato che con altroprovvedimento del Giudice tutelare ne era stata disposta la revoca"; VISTE le note pervenute via fax il 29 dicembre 2011 e il 3 febbraio2012, con cui Unicredit S.p.A., ha affermato che quale origine del datorelativo all'avvenuto assoggettamento dell'interessato ad amministrazione disostegno "deve intendersi il provvedimento giudiziale", inquanto la "richiesta di conoscere il nominativo del soggetto che hadato notizia del provvedimento" non costituisce esercizio del dirittodi accesso ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, maattiene piuttosto "alle modalità con cui il provvedimento è statocomunicato"; VISTE le note datate 9 gennaio e 9 febbraio 2012 con le quali ilricorrente, nel ritenere "generico" e "pretestuoso" ilriscontro rispettivamente fornito da Intesa San Paolo S.p.A. e da UnicreditS.p.A., ha ribadito la propria richiesta di conoscere l'origine del datorelativo "all'ormai revocato provvedimento del Tribunale di Novara del7 ottobre 2011, prima che tale provvedimento fosse comunicato agli istituti dicredito resistenti dall'unico soggetto a ciò legittimato, cioè l'examministratore di sostegno"; VISTE le note pervenute via fax il 28 febbraio e il 7 marzo 2012, conle quali Unicredit S.p.A., nel ribadire che "la richiesta di conoscereil nominativo del terzo che ha dato notizia del provvedimento diamministrazione di sostegno provvisoria non può ricondursi all'esercizio didiritto di conoscere l'origine dei dati personali", ha aggiunto che lapredetta informazione "è pervenuta alla Banca tramite gli ufficiamministrativi della società XY S.p.A." RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve esseredichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, secondocomma, del Codice, avendo gli istituti di credito resistenti fornito, seppuresolo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro all'istanza delricorrente volta a conoscere l'origine di un proprio specifico dato,dichiarando (con attestazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensidell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni alGarante") che l'informazione relativa al provvedimento di amministrazionedi sostegno a carico del ricorrente stesso è pervenuta "per il tramitedegli uffici amministrativi della società XY S.p.A."; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico degli istituti di credito resistenti nella misura di euro 200 cadauno,previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato tempestivoriscontro alle richieste del ricorrente; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di euro 200 acarico di Intesa San Paolo S.p.a. e di euro 200 a carico di Unicredit S.p.A.,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, le quali dovrannoliquidarli direttamente a favore del ricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 15 marzo 2012
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