Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DELL'8MARZO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 89 dell'8marzo 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 5 dicembre 2011, presentato da RobertoArtese nei confronti di Aviva S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito larichiesta, già formulata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e ss.del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196), volta ad accedere ai dati personali relativi ad una polizza vitastipulata dalla propria madre defunta, ritenendo insoddisfacente il riscontroottenuto dalla resistente che, nel comunicare alcuni dati personali relativialla polizza in questione (ivi compresa la data di sottoscrizione e diliquidazione della stessa) non aveva però comunicato altri dati, quali i premiversati, l'importo liquidato e i dati relativi ai terzi beneficiari; rilevatoche il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delricorrente, nonché l'ulteriore nota del 27 gennaio 2012 con cui, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 16 gennaio 2012 con la quale laresistente ha rappresentato di non aver aderito alle richieste del ricorrenteritenendo di non essere legittimata a comunicare i dati personali del terzobeneficiario della polizza assicurativa senza il consenso dello stesso;

VISTA la memoria del 17 gennaio 2012 con la quale il ricorrente haribadito la propria richiesta, rilevando che, a proprio avviso, lacomunicazione di dati personali di terzi può avvenire senza il consenso deglistessi quando tali dati sono necessari per far valere o difendere un diritto insede giudiziaria;

VISTA la memoria della resistente del 13 febbraio 2012 con la quale lastessa ha ribadito quanto già rappresentato, rilevando di rimettersi comunquealla decisione dell'Autorità;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali prevista dagliartt. 7 e s. del Codice consente di ottenere la conferma dell'esistenza e lacomunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riguardantil'interessato che vanno estrapolati dalla documentazione che li contiene e comunicatiallo stesso secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice e, inparticolare, con esclusione dei dati personali di terzi; rilevato che, ai sensidell'art. 9, comma 3, del Codice, è legittimato ad accedere ai dati personalidi una persona defunta, nelle stesse forme e con gli stessi limiti previsti dalpredetto art. 10 del Codice, anche "chi ha un interesse proprio, oagisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli diprotezione": posizione nella quale si trova il ricorrente, figliodella defunta;

RILEVATO che la società resistente, pur avendo comunicato alcuni datirelativi alla polizza vita a suo tempo stipulata dalla defunta, non risultaaver comunicato tutti i dati personali trattati in relazione alla stessa;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover accogliere il ricorso e di doverordinare alla resistente di comunicare al ricorrente, entro il termine diquarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, tuttii dati personali relativi alla de cuius non ancora comunicati (premi versati,importo liquidato, etc.) con l'esclusione dei dati relativi ai terzibeneficiari della polizza in questione; ritenuto di dover ordinare allaresistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entroil medesimo termine;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diAviva S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parteper giusti motivi legati al riscontro parziale fornito prima della presentazionedel ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di comunicare alricorrente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezionedel presente provvedimento, tutti i dati personali relativi alla de cuius nonancora comunicati (premi versati, importo liquidato, etc.) con l'esclusione deidati relativi ai terzi beneficiari della polizza in questione, dando conferma aquesta Autorità dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di AvivaS.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 8 marzo 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli