Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 23 FEBBRAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 69 del 23 febbraio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 novembre 2011, presentatonei confronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A. e di BNL Vita S.p.A., con ilquale Luciano Angelucci (rappresentato e difeso dall'avv. Luana Simonetti), inqualità di erede del padre defunto, deceduto in data 19 giugno 2007, haribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196)volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali delde cuius riferiti ai rapporti bancari intrattenuti dal medesimo con gli istitutipredetti "nonché tutte le informazioni in ordine allo stato degli stessirelative anche ai libretti di risparmio, prodotti di risparmio ed investimentititoli e fondi di investimento, posizioni previdenziali, polizze assicurativenonché i relativi estratti conto e ogni altra movimentazione bancariaeffettuata negli ultimi dieci anni"; il ricorrente ha chiesto, altresì, laliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17novembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delricorrente, nonché l'ulteriore nota dell'11 gennaio 2012 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 novembre 2011 con la quale BNLVita S.p.A. ha affermato di non possedere alcun fascicolo a nome del de cuiusin quanto lo stesso "non risulta essere mai stato nostro cliente";

VISTA la nota pervenuta via fax il 2 dicembre 2011 con la quale Bancanazionale del lavoro S.p.A. ha comunicato che il "de cuius è statotitolare esclusivamente del rapporto di conto corrente n. (Š), acceso pressol'agenzia di Palestrina in data 5.2.1991 ed estinto in data 12.7.2007, che nonsono stati aperti rapporti cointestati e che lo stesso non ha mai sottoscrittoalcun deposito titoli presso la nostra banca"; visto che l'istituto dicredito resistente si è altresì impegnato ad inviare al ricorrente i daticontenuti negli estratti conto relativi al rapporto di conto correntesopraindicato "con esclusione di quelli antecedenti al 2001, essendodecorso il termine decennale di conservazione della documentazione";

VISTO il verbale dell'audizione tenutasi presso questa Autorità il 13dicembre 2011 nel corso della quale il ricorrente ha affermato di non avereancora ricevuto la documentazione richiesta, rilevando altresì la necessità cheBanca nazionale del lavoro S.p.A. specifichi "l'eventuale sussistenzadi fondi o altri titoli" cui ha fatto riferimento nella nota del 17 giugno2010 "in cui espressamente comunicava la possibile sussistenza diposizioni per fondi comuni di investimento e/o fondi immobiliari";

VISTA la nota pervenuta via fax il 26 gennaio 2012 con la quale ilricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha comunicatodi avere ricevuto copia degli estratti conto relativi al conto correnteintestato al de cuius, ribadendo altresì quanto già sostenuto nel corsodell'audizione in ordine alla necessità di ottenere delucidazioni in ordinealla mancanza di titoli e/o depositi;

VISTA la nota pervenuta via fax il 9 febbraio 2012 con la quale BNLS.p.A., nel chiarire che "in occasione dell'avvio di pratiche disuccessione, l'ufficio legale della banca (Š) invita gli eredi ad accertarel'eventuale presenza di fondi comuni di investimento, fondi immobiliari eposizioni previdenziali presso le altre società del gruppo, tenute a verificaree gestire le proprie posizioni", ha ribadito che il de cuius "nonha mai sottoscritto prodotti previdenziali, né fondi comuni di investimento, néè mai stato titolare di deposito titoli presso il nostro istituto";

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve esseredichiarato, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvederesul ricorso, avendo i titolari del trattamento fornito un sufficiente riscontroall'interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diBanca nazionale del lavoro S.p.A. e BNL Vita S.p.A., stante la tardività deiriscontri, nella misura di euro 200 ciascuna, compensandone la residua parteper giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura dieuro 200, a carico di Banca nazionale del lavoro S.p.A. e, nella misura di euro200, a carico di BNL Vita S.p.A., le quali dovranno liquidarli direttamente afavore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma,23 febbraio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli