Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 16FEBBRAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 59 del 16febbraio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato l'8 novembre 2011, presentato da XYe KW (rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Capoano), in qualità digenitori esercenti la potestà sulla figlia minore ZZ, nei confronti di WW, conil quale i ricorrenti, non avendo ottenuto riscontro alle richieste previamenteformulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hanno ribadito le proprieistanze volte a conoscere l'origine dei dati personali della figlia minorecontenuti in una fotografia che era stata illecitamente pubblicata (esuccessivamente rimossa) sul sito eBay al link "La tana del topo" alloscopo di pubblicizzare la vendita on-line di abbigliamento per bambini, attivitàche sarebbe  riconducibile alla Signora WW; ciò in quanto la stessarisulta indicata quale mittente in un pacco pervenuto a seguito di un acquistoeffettuato  presso il predetto sito nonché intestataria del conto correnteper i bonifici da effettuarsi in favore di "La tana del topo";rilevato che i ricorrenti hanno chiesto altresì di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9novembre 2011  con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti,nonché la successiva nota del 30 dicembre 2011 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 6 dicembre 2011 con la quale laresistente ha affermato di "non essere né la proprietaria né latitolare del negozio internet "La tana del topo"" e quindidi essere estranea alla vicenda rappresentata, aggiungendo che in ogni caso "lafoto in contestazione era pubblicizzata su internet nonché su facebook e quindiera nella disponibilità di tutti e chiunque poteva scaricarla";

VISTA la nota pervenuta via fax il 10 gennaio 2012 con la quale iricorrenti hanno contestato la dichiarazione della controparte, sottolineandocome la riferibilità della resistente al sito commerciale internet "La Tanadel topo" sarebbe "provata documentalmente", sia inragione del fatto che i suoi dati erano indicati per il pagamento tramitebonifico bancario, sia in relazione ad  una comunicazione tramite e-mailcon cui la stessa ringraziava dell'avvenuto bonifico;

VISTA la nota pervenuta via fax il 3 febbraio 2012 con la quale laresistente, nel ribadire di "non essere proprietaria né titolare dialtro diritto, comunque denominato, della pagina internet e/o del negozio ebaydi riferimento", ha precisato di essersi "limitata adeffettuare la spedizione ed incasso dei soldi per conto di un terzo";

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve esseredichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice, avendo la resistente sostenuto (con dichiarazione della cuiveridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsitànelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di "non essere néla proprietaria né la titolare del negozio internet "La tana deltopo"" e di essere quindi estranea alla vicenda rappresentata,aggiungendo di essersi "limitata ad effettuare la spedizione ed incassodei soldi per conto di un terzo";

RILEVATO che questa Autorità, alla luce della contrastantericostruzione dei fatti tra le parti, si riserva di verificare, con autonomoprocedimento, l'effettiva titolarità del trattamento di dati personali inquestione svolto attraverso il link "La tana del topo" del sito eBay;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti lespese del procedimento alla luce della particolarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 16 febbraio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli