Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 2FEBBRAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 39 del 2febbraio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretariogenerale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 21 dicembre 2011 da XY(rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giuseppe Pititto) nei confronti diUnicredit S.p.A., con il quale il ricorrente, titolare di una carta di creditoemessa da Unicredit ha chiesto la cancellazione dell'iscrizione pressol'archivio C.a.i. (Centrale d'allarme interbancaria) del proprio nominativoeffettuata da Unicredit S.p.A. perché ritenuta illegittima; ciò in quanto taleiscrizione sarebbe stata effettuata senza l'invio del preavvisoall'interessato, in assenza di una decisione di revoca della carta, o comunquedella comunicazione del provvedimento di revoca al titolare interessato, esoprattutto in mancanza di qualsivoglia inadempienza del soggetto segnalato,"per avere egli regolato precedentemente il debito verso la bancasegnalante"; rilevato, infatti, che il ricorrente, vedendosi addebitatadalla resistente mediante RID l'importo di 1463,00 euro, "somma superiorea quella richiesta dall'Unicredit" stessa e non riguardante "rapportiad egli ascrivibili", aveva chiesto alla citata banca "di considerarequella somma percepita dalla banca quale saldo dei rapporti in essere",non ricevendo alcuna risposta; solo in seguito, in occasione del rinnovo dialcune linee di credito intrattenute con altra banca, il ricorrente avevascoperto di essere stato segnalato all'archivio C.a.i. dalla stessa UnicreditS.p.A. a far data dal 28 luglio 2011; rilevato che il ricorrente ha, altresì,chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice,ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota fatta pervenire in data 17 gennaio 2012 con la qualeUnicredit S.p.A., nel ricostruire i passaggi che hanno portato allasegnalazione delle generalità del ricorrente nell'archivio C.a.i., hasostanzialmente dichiarato di aver erroneamente segnalato all'archivio ilnominativo del ricorrente e di aver pertanto provveduto "a disporre lerelative cancellazioni nelle Centrali dei Rischi"; rilevato che la stessaresistente ha inoltre dichiarato di aver riconosciuto al ricorrente l'importoomnicomprensivo di euro 400,00 chiudendo definitivamente la posizione contabiledella carta in questione e liberando l'interessato da qualsiasi pendenza neiconfronti della banca;

VISTA la nota fatta pervenire il 21 gennaio 2012 con la quale ilricorrente, preso atto del riscontro ricevuto dalla controparte, ha chiesto cheil Garante pronunci il non luogo a provvedere sul ricorso con liquidazione inproprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATO che la banca resistente ha fornito nel corso delprocedimento, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, eritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di Unicredit S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazionedella residua parte, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richiestedel ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 400 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico diUnicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 2 febbraio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli