| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20GENNAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 18 del 20gennaio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 novembre 2011 neiconfronti di Banca Mediolanum S.p.A. con il quale Giuseppe Palermo, già promotorefinanziario della predetta società, rappresentato e difeso dall'avv. FrancescoMontalbano, ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell'art. 7del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003,n. 196), volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali che lo riguardano "contenuti nella documentazione relativa agliintrattenuti rapporti e, in particolare, nelle schede carriera da gennaio 2003al luglio 2003"; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre lespese del procedimento a carico della controparte; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24novembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato; VISTA la nota datata 12 dicembre 2011 con la quale la societàresistente ha comunicato di avere fornito riscontro alle istanze del ricorrentemediante raccomandata a/r inviata il 23 novembre 2011 (di cui ha allegatocopia) e che risulta recapitata all'interessato in data 29 novembre 2011; VISTA la nota pervenuta via fax in data 11 gennaio 2012 con la qualeil ricorrente ha preso atto del riscontro fornito e ha ribadito la richiestarelativa alle spese del procedimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, alla luce dell'idoneo riscontrofornito dalla resistente seppure nel corso del procedimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diBanca Mediolanum S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura dieuro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Banca Mediolanum S.p.A., la quale dovrà liquidarlidirettamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzionedelle spese. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 20 gennaio 2012
|