Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 20GENNAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. del 20gennaio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 5 dicembre 2011 nei confronti di ANSAVDA, con il quale XY e KW, rappresentati e difesi dall'avv. Davide Sciulli, inrelazione alla pubblicazione, nell'archivio on-line della citata agenzia distampa, di un articolo ("ZZ"), risalente al 5 aprile 2007, contenentedati personali che li riguardano riferiti ad un procedimento penale risolto"con una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.", hannochiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice in materia di protezione dei dati personali, la cancellazione e ilblocco dei dati che li riguardano o, in subordine, l'adozione di ogni misuratecnicamente idonea ad evitare l'indicizzazione dell'articolo tramite i motoridi ricerca esterni al sito dell'agenzia; i ricorrenti hanno chiesto altresì laliquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha fornito indicazioni ai ricorrenti in ordine alla corretta presentazione delricorso, anche in relazione ad un altro procedimento azionato dai medesimiinteressati ed attualmente in corso di istruttoria;

VISTA la nota datata 21 dicembre 2011 con cui i ricorrenti hannocomunicato la "rinuncia agli atti del procedimento instaurato contro ANSAVDA", data anche la "sopravvenuta carenza dell'interesse adagire";

RITENUTO, alla luce della rinuncia comunicata dai ricorrenti, di doverdichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2del Codice;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 20 gennaio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli