| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 20GENNAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 14 del 20gennaio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata dall'avv. GianlucaNargiso, con la quale l'interessato, nel contestare la ricezione di alcunecomunicazioni promozionali sul proprio indirizzo di posta elettronicaXY@tiscali.it da parte di Just Legal Services s.r.l., si è oppostoall'ulteriore trattamento di tali dati, esplicitando, tra l'altro, la revocadel consenso all'utilizzo degli stessi; VISTO il ricorso pervenuto il 18 ottobre 2011 nei confronti di JustLegal Services s.r.l., con il quale Gianluca Nargiso, non avendo ricevuto alcunriscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre acarico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 15 dicembre 2011 con la quale questaAutorità ha disposto la proroga del termine per la decisione ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice; VISTA la nota inviata il 3 novembre 2011 con la quale Just Legalservices s.r.l. ha dichiarato di aver aderito alle richieste del ricorrenteprovvedendo alla cancellazione dell'indirizzo e.mail del ricorrente ("delquale non effettua alcun trattamento di dato personale") dai data baseaziendali; VISTA la nota inviata il 10 novembre 2011 con la quale il ricorrenteha preso atto dell'adesione alle proprie richieste da parte della societàresistente ed ha insistito per l'attribuzione delle spese del procedimento allacontroparte, inviando, altresì, copia del rapporto di trasmissione del fax conil quale era stato trasmesso l'interpello preventivo; RILEVATO che, ai sensi dell'art. 130 del Codice, le comunicazionieffettuate mediante posta elettronica per l'invio di materiale pubblicitario odi vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o dicomunicazione commerciale necessitano del preventivo consenso dell'interessato(salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che la reperibilitàdi un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciòstesso liberamente disponibile anche per l'invio di comunicazioni elettronichenon sollecitate; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente nel corso delprocedimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diJust Legal Services S.r.l., nella misura di euro 300, compensandone la residuaparte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Just Legal Services s.r.l., la quale dovrà liquidarlidirettamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzionedelle spese. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 20 gennaio 2012
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