Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO 12GENNAIO DEL 2012

Registro dei provvedimenti
n. 08 del 12gennaio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato l'8 novembre 2011, nei confronti diRecrefin Service s.r.l., con il quale XY, rappresentata e difesa dall'avv.Rosanna Andreozzi, in qualità di rappresentante legale della società KWs.a.s., nel ribadire alcune delle istanze già avanzate ai sensi dell'art. 7 delCodice, ha manifestato la propria opposizione all'ulteriore trattamento deipropri dati personali da parte della resistente chiedendo altresì lacancellazione e il blocco di quelli trattati in violazione di legge; laricorrente ha in particolare lamentato che la predetta società, nell'ambito diun attività di recupero crediti per conto di un istituto di credito, avrebbereperito il numero di un'utenza telefonica intestata al fratello dell'exconiuge, comunicando "a soggetti terzi -residenti in abitazione diversa daquella della sig.ra XY  e con diverso numero di telefono- che era in corsoun recupero crediti nei confronti" della medesima; la ricorrente hachiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9novembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste della ricorrente, il verbale dell'audizione svoltasi presso la sededell'Autorità in data 5 dicembre 2011, nonché la nota del 29 dicembre 2011 conla quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisionesul ricorso;

VISTA la nota, datata 24 novembre 2011, con cui la società resistente,nel fornire riscontro alle istanze avanzate dalla ricorrente, ha in particolaredichiarato di aver reperito tramite internet, in assenza di recapiti telefonicidirettamente riferibili alla medesima, il numero dell'utenza intestata alfratello dell'ex coniuge, aggiungendo che, per esplicita affermazione delcollaboratore incaricato dell'attività di recupero, non sarebbero state fornitead alcuno informazioni di dettaglio relativamente all'esistenza di un debitoinsoluto in capo all'interessata; la resistente ha inoltre dichiarato di averprovveduto, nell'ambito della pratica di recupero aperta a carico dellaricorrente, alla cancellazione del numero di telefono riferibile a soggettodiverso dalla medesima;

VISTA la nota, datata 2 dicembre 2011, con cui la ricorrente, nelprendere atto dell'avvenuta cancellazione, ha insistito nella liquidazione inproprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota, datata 2 dicembre 2011, con cui il titolare deltrattamento ha confermato l'adesione alle richieste dell'interessata;

RILEVATA  la necessità di ricordare le indicazioni fornitedall'Autorità (v. il provvedimento in materia di "Liceità,correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti" del 30novembre 2005) in materia di trattamenti posti in essere nell'ambito di attivitàdi recupero crediti, con particolare riguardo al divieto di diffondereinformazioni relative alla posizione debitoria di un soggetto a terzi diversidall'interessato;

RITENUTO, nel caso di specie, di dover dichiarare, ai sensi dell'art.149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo iltitolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopola presentazione del ricorso, attestando (con dichiarazione della cui veridicitàl'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelledichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto allacancellazione di dati che, benché riferiti a terzi diversi dall'interessata,sono stati oggetto di trattamento in associazione a dati alla medesimariferibili;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diRecrefin Service s.r.l., nella misura di euro 300, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontroalle richieste dell'interessata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico diRecrefin Service s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 12 gennaio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli