| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 12GENNAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 04 del 12gennaio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato in via d'urgenza il 7 dicembre 2011 da XYs.r.l. (rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Fittante) nei confronti diCassina S.p.A. e del Ministero della Giustizia con il quale la ricorrente sioppone alla "diffusione" di dati che la riguardano ordinata,nell'ambito di un procedimento giudiziale di tipo cautelare per "violazionedi diritti di privativa industriale e di proprietà industriale" in cui lastessa è convenuta, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 10 ottobre2011; RILEVATO che il Codice, nel disciplinare l'esercizio dei dirittiriconosciuti all'interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7ss.) e la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art.141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi diinammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano esseredichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della lorocomunicazione al titolare e al responsabile del trattamento; RILEVATO che l'art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, modificando la definizione di"dato personale" ed "interessato" contenuta all'art. 4 deld. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha sottratto dall'ambito di applicazione delladisciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche(oltre ad enti e associazioni) e ritenuto pertanto di dover dichiarare, giàsotto questo profilo, inammissibile il ricorso proposto da XY s.r.l.; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 12 gennaio 2012
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