Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 12GENNAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 07 del 12gennaio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO che XY, docente a contratto della LUSPIO- Libera Universitàdegli Studi per l'Innovazione e le Organizzazioni, in data 28 luglio 2011 èstato esonerato "dalla partecipazione alle sedute d'esami autunnale estraordinaria" con liquidazione dei compensi per il periodo 2010-2011, aseguito dei rilievi contenuti negli esposti firmati da diversi studenti circala qualità dell'insegnamento e l'organizzazione della didattica, nonché nellelettere spedite alla citata università il 15 e il 26 luglio 2011 a firma di unadocente, le cui generalità sono già note al ricorrente, aventi ad oggetto unapresunta "aggressione verbale dalla stessa subita in sede di esame, (Š)alla presenza di studenti" ad opera dello stesso ricorrente; visto chel'interessato, nel ribadire le richieste avanzate ai sensi della normativa inmateria di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), haproposto ricorso al Garante, regolarizzato il 6 ottobre 2011, con il quale hachiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personaliche lo riguardano contenuti negli esposti degli studenti e nelle letterespedite il 15 e il 26 luglio 2011 a firma della docente; rilevato che ilricorrente ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico dellacontroparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 30 novembre 2011 concui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termineper la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 18 ottobre 2011 con la quale laresistente, nel precisare che la LUSPIO è una "università Libera cherilascia titoli con valore legale", per nulla assimilabile ad un'AmministrazionePubblica, specialmente nei rapporti di lavoro, ha sostenuto che: 1) che ilcontratto di lavoro in essere con il ricorrente è un contratto di dirittoprivato "che prevede una prestazione annuale definita sia nelle oreimpiegate sia nel compenso interamente versato" e non, come invecesostenuto dal ricorrente, un contratto di lavoro a tempo determinato; 2) lalettera del 28 luglio 2011 non conterrebbe alcun provvedimento disciplinare neiconfronti del ricorrente, ma avrebbe il solo fine di comunicare al ricorrentela conclusione del contratto di diritto privato stipulato per l'a.a. 2010-2011,a causa di comportamenti ritenuti "incompatibili con lo status didocente"; 3) i documenti cui il ricorrente chiede di accedere potrannoessere esibiti al Garante, "ove i firmatari concordassero nel diffondere iloro testi";

VISTA la comunicazione pervenuta via e.mail il 21 novembre 2011 con laquale il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dalla resistente la copia dialcune comunicazioni, provenienti da studenti, ma prive di ogni riferimentoagli autori, nonché delle loro firme, relative ai fatti oggetto dicontestazione; tuttavia, ha rilevato di non aver ancora avuto accesso allelettere del 15 e 26 luglio 2011 a firma della docente;

VISTE le comunicazioni pervenute via e.mail il 22 novembre 2011 e il14 dicembre con le quali la resistente ha ribadito di non voler aderire allarichiesta del ricorrente di accedere ai dati che lo riguardano contenuti intali lettere;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del predettoCodice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personalieffettivamente trattati dal titolare del trattamento, estrapolati dai documentiche li contengono; rilevato che l'esibizione o la consegna in copia di atti edocumenti contenenti i dati personali richiesti è prevista, dall'art. 10, comma4, del Codice, solo previa omissione di eventuali dati personali riferiti aterzi, nel caso in cui l'estrapolazione dei dati da tali documenti risultiparticolarmente difficoltosa per il titolare;

RILEVATO che, nel caso di specie, la resistente ha fornito una partedei dati personali che riguardano il ricorrente, ma non ha messo a disposizionedi quest'ultimo gli ulteriori dati relativi allo stesso contenuti nelle noteinviate il 15 e il 26 luglio 2011 da parte di una docente e citate nellalettera con cui il 28 luglio 2011 la resistente ha comunicato al ricorrente larisoluzione del contratto di insegnamento; rilevato che parte resistente non hafornito elementi che possano giustificare il differimento o il diniego deldiritto di accesso alle informazioni sopra evidenziate secondo quanto previstoin particolare dall'art. 8, commi 2 e 4, del Codice; visto che taliinformazioni, secondo quanto rappresentato, concernono valutazioni e giudizisull'attività didattica di un docente e sono stati trattati nell'ambito delprocedimento che ha comportato l'interruzione del rapporto contrattuale dellostesso con l'università resistente;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, in ordine ai datipersonali già comunicati nel corso del procedimento e di dover inveceaccogliere il ricorso in ordine agli eventuali, ulteriori dati personalirelativi all'interessato contenuti nelle lettere del 15 e 26 luglio 2011 afirma della docente che sarebbero all'origine della risoluzione del contrattodi insegnamento, e di dover ordinare alla LUSPIO- Libera Università degli Studiper l'Innovazione e le Organizzazioni di integrare il riscontro già fornito,comunicando (nei modi di cui all'art. 10 del Codice) tali dati al ricorrente,entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandoconferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a caricodella LUSPIO- Libera Università degli Studi per l'Innovazione e leOrganizzazioni, stante la tardività e l'incompletezza del riscontro, nellamisura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai datipersonali già comunicati al ricorrente;

b) accoglie il ricorso in ordine agli ulteriori dati personalirelativi all'interessato contenuti nelle lettere del 15 e 26 luglio 2011 afirma della docente che sarebbero all'origine della risoluzione del contrattodi insegnamento, che non sono ancora stati comunicati al ricorrente e ordinaalla LUSPIO- Libera Università degli Studi per l'Innovazione e leOrganizzazioni di integrare il riscontro già fornito, comunicando (nei modi dicui all'art. 10 del Codice) tali dati al ricorrente, entro trenta giorni dalladata di ricezione del presente provvedimento, e dando conferma a questa Autoritàdell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di400 euro, a carico della LUSPIO- Libera Università degli Studi perl'Innovazione e le Organizzazioni, la quale dovrà liquidarli direttamente afavore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 12 gennaio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli