| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 12GENNAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 01 del 12gennaio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso, presentato al Garante il 6 ottobre 2011 neiconfronti di Unicredit S.p.A., con cui Vincenzo Ciliberto, rappresentato edifeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro, nel ribadire leistanze avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione deidati personali, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibiledei dati personali che lo riguardano relativi ad un rapporto di conto correnteintrattenuto con l'istituto bancario resistente, con particolare riferimento aquelli contenuti "nei documenti contabili (estratti conto, riassunti ascalare e distinte riepilogative dei conteggi) dall'inizio del rapporto sino adoggi"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favoredelle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 28 novembre 2011 con cui è stata disposta,ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice la proroga del termine per ladecisione sul ricorso; VISTA la nota datata 28 ottobre 2011, con la quale la bancaresistente, nello scusarsi per il ritardo – dovuto "a meri disguidiinterni"- con cui fornisce riscontro alle istanze dell'interessato, hacomunicato i dati personali relativi al rapporto di conto corrente "n.421(Š), acceso il 10 .11.1998 (Š) estinto e volturato a sofferenza l'8.9.2009",precisando che, "attesa la quantità dei dati richiesti - per intanto -abbiamo messo a disposizione presso la filiale di S. Giuseppe Vesuviano iduplicati estratti conto completi di scalare e riepilogo spese ed interessi dal1.4.2004 all'8.9.2009", mentre "per il restante periodo (dal 1.1.2001al 31.12.2003) abbiamo richiesto i duplicati ai competenti archivi centrali (Š)"; VISTA la nota pervenuta via fax il 3 novembre 2011 con la quale ilricorrente ha rappresentato la parzialità del riscontro fornito dalla bancaresistente, la quale ha fornito i soli dati "relativi al contratto diapertura di conto corrente (Š) , limitandosi a riferire della messa adisposizione, presso la filiale di San Giuseppe Vesuviano, dei soli estratticonto dal 1.4.2004 all'8.9.2009"; VISTA la nota pervenuta via e-mail il 30 dicembre 2011, con cuil'istituto di credito resistente ha comunicato che l'interessato ha provvedutoa ritirare "i duplicati degli estratti conto dall'1/2001 al 6/2008"; VISTA la nota datata 2 gennaio 2011, con cui il ricorrente haevidenziato la carenza, nella documentazione messa a disposizione dall'istitutodi credito, degli estratti conto "relativi al periodo dal 30.9.2008all'8.9.2009, riguardanti l'ultimo anno prima della chiusura del conto"; VISTA la nota pervenuta via e-mail il 3 gennaio 2011, con la qualel'istituto di credito resistente, nel precisare che il conto corrente intestatoal ricorrente "è stato azzerato in data 26.6.2008 ed il residuo saldodebitore è stato momentaneamente appostato su un conto transitorio infruttiferoin attesa (Š) del passaggio della posizione a sofferenza avvenuto in data8.9.2009", ha altresì aggiunto che "contestualmente alla chiusura delconto (avvenuta di fatto il 26.6.2008), anche e soprattutto in considerazionedell'assenza di successiva movimentazione, è cessata altresì la produzione deirelativi estratti conto con l'ultima rendicontazione del 30.6.2008, di cuialleghiamo copia"; RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare,ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorsoavendo il titolare del trattamento fornito riscontro alle richiestedell'interessato, seppur successivamente alla presentazione del ricorso,dichiarando (con attestazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensidell'art. 168 del Codice) che "contestualmente alla chiusura del conto(avvenuta di fatto il 26.6.2008), anche e soprattutto in considerazionedell'assenza di successiva movimentazione, è cessata altresì la produzione deirelativi estratti conto con l'ultima rendicontazione del 30.6.2008"confermando così di aver fornito tutti i dati richiesti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diUnicredit S.p.A., nella misura di euro 300, compensandone la residua parte pergiusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamentea favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 12 gennaio 2012
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