| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 30DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 515 del 30dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretariogenerale; VISTO l'interpello preventivo, datato 12 settembre 2011, con cui MauroVolpini, relativamente alla raccolta di dati personali effettuata per finalitàdi contestazione di violazioni amministrative al Codice della strada, hachiesto ad Index s.r.l., in qualità di proprietaria dei rilevatori di velocitàutilizzati a tale scopo, di avere conferma dell'esistenza di dati personali chelo riguardano, di conoscerne l'origine, la finalità, le modalità e la logicaapplicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare deltrattamento e del/i responsabile/i eventualmente designato/i; VISTA la nota, datata 20 settembre 2011, con cui Index s.r.l., inriscontro alle richieste avanzate dall'interessato, ha rappresentato che"il servizio di accertamento e gestione amministrativa delle violazionidel C.d.S. nel territorio del Comune di (Š) compete al Comando di PoliziaLocale il quale, pertanto, risulta essere" l'unico titolare deltrattamento dei dati personali; VISTO il ricorso, proposto all'Autorità in data 1° dicembre 2011 neiconfronti di Index S.p.A., con cui Mauro Volpini ha ribadito le richiesteavanzate in sede di interpello preventivo; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 147, comma 1 del Codice, ilricorso deve essere proposto nei confronti del titolare del trattamento edunque, nel caso di specie, nei confronti dell'amministrazione comunale utilizzatricedei predetti dati; considerato peraltro che tale ricorso è stato in effettiproposto contestualmente a quello oggetto dell'odierno provvedimento ed èattualmente in corso di istruttoria; RITENUTA, alla luce di ciò, la necessità di dichiarare l'inammissibilitàdel ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; DICHI l'inammissibilità del ricorso. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. Roma, 30 dicembre 2011
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