| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 30DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 508 del 30dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente e del dott.Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretariogenerale; VISTO il ricorso presentato nei confronti di R.t.i. - Reti televisiveitaliane S.p.A. con il quale XY (rappresentata e difesa dall'avv. GiuseppeBriganti), in relazione al servizio andato in onda durante la trasmissionetelevisiva "KK" del XX 2011 dal titolo "WW" volto adenunciare l'elevato numero di contrassegni per disabili rilasciati airesidenti, lamentando l'incompletezza del riscontro ricevuto, ha ribadito lerichieste - già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) – volte ad avereconferma dell'esistenza dei dati personali che la riguardano contenuti nelpredetto servizio televisivo e ad ottenere la loro comunicazione in formaintelligibile, a conoscerne l'origine, le finalità, le modalità e la logica deltrattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del/iresponsabile/i del trattamento e dei soggetti o categorie di soggetti cui glistessi sono stati comunicati; rilevato che la ricorrente si è altresì oppostaall'ulteriore trattamento dei propri dati, sollecitandone la cancellazione dalsito Internet HH che riporta il predetto servizio televisivo (con relativaattestazione di cui all'art. 7, comma 3, lett. c), del Codice); ciò in quantola ricorrente ritiene che il trattamento dei dati in questione sarebbe illecitoin quanto il filmato sarebbe stato registrato - e poi successivamente diffuso -"in chiaro" e in assenza di consenso, attraverso "indebitepressioni" dell'inviato televisivo che, ponendole domande circa il suopermesso per invalidi, l'avrebbe "indotta a comunicare al medesimo anchela patologia dalla quale la stessa è affetta da oltre vent'anni"; ciòanche in considerazione del fatto che nel servizio andato in onda, "delleimmagini registrate veniva mandato in onda solo un brevissimo spezzone deltutto decontestualizzato e riferito esclusivamente alla patologia interessantela ricorrente, patologia peraltro rimarcata anche con una ben evidente scrittain sovrimpressione"; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì laliquidazione delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 22settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richiestedell'interessata, nonché la nota del 16 novembre 2011 con la quale è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota pervenuta via fax il 10 ottobre 2011 con la quale R.T.I.S.p.A., nell'affermare di avere già comunicato all'interessata, in occasionedell'interpello preventivo, che gli unici dati personali oggetto di trattamento"sono le immagini e le informazioni trasmesse con il servizio andato inonda nel corso di KK del XX 2011", ha precisato che "le informazioniall'intervistatore sono state comunicate dagli intervistati e, dunque, dallaricorrente medesima (Š)" e che "il servizio, che riguardava la pletoricaassegnazione, presso la città di JJ, di contrassegni per disabili, erafinalizzato alla conoscenza di fatti di pubblico interesse da parte dellaplatea dei telespettatori"; nella medesima nota la resistente ha peraltroaggiunto che il trattamento "non è effettuato con strumenti elettronici eche il servizio non è stato comunicato a terzi"; VISTA la memoria anticipata via fax il 14 ottobre 2011 con la quale laricorrente, nel rilevare che il titolare del trattamento "non ha in alcunmodo contestato lo svolgimento dei fatti", ha sottolineato come"l'inviato della trasmissione televisiva non abbia fornito alcunainformativa allorché le si avvicinava per tempestarla di domande,sorprendendola nell'atto di salire in automobile, né è stato ottenuto alcunconsenso al trattamento dei propri dati", ribadendo con ciò l'illiceitàdel trattamento e insistendo nelle proprie richieste; visto che la ricorrenteha peraltro chiesto di ottenere "copia del filmato registrato contenentele dichiarazioni integrali dell'interessata medesima"; VISTA la nota anticipata via fax il 7 novembre 2011 con la qualeR.t.i. - Reti televisive italiane S.p.A., nell'affermare di ritenere lecito iltrattamento effettuato tenuto conto che "nessun consenso doveva essererichiesto e che l'inviato si è presentato con telecamera e microfono a vista edha effettuato alcune domande – in luogo pubblico – davanti a personaconsapevole della presenza sia della telecamera, sia del microfono", haribadito di "non disporre di altre immagini e di altri dati personalirelativi all'interessata, diverse ed ulteriori da quelle trasmesse nel corsodel programma oggetto di contestazione" (di cui ha peraltro inviato copiasu supporto CD-ROM); VISTA la nota pervenuta via fax il 13 dicembre 2011 con la quale laricorrente, nel ritenere insoddisfacente il riscontro ottenuto dallacontroparte, ha ribadito tutte le richieste formulate con il ricorso; VISTA la nota pervenuta via fax il 19 dicembre 2011 con la quale laresistente ha ribadito di non voler aderire alla richiesta di cancellazione deidati, in quanto "i dati sono stati acquisiti con correttezza, senzaartifici di sorta e nel pieno rispetto dei principi dettati dal Codice dellaprivacy, non ultimo il principio inscritto all'interno dell'art. 137 ultimocomma, secondo cui possono essere trattati i dati personali relativi acircostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati (Š)"; RILEVATO che, per espressa previsione del Codice, nonché del codicedeontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attività giornalistica, il trattamento di dati personali a finigiornalistici beneficia, proprio al fine di garantire la libertàdell'informazione, di alcune specifiche garanzie (cfr. artt. 136 e s. delCodice); tali trattamenti possono essere, in particolare, effettuati anche inassenza del consenso dell'interessato, purché si svolgano nel rispetto delprincipio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interessepubblico; RILEVATO peraltro che la specificità della disciplina dettata perl'attività giornalistica non esonera chi tratta dati per tale finalitàdall'obbligo di tener conto, in un'ottica di correttezza e trasparenza, dialcuni principi generali previsti dalla disciplina di settore; in particolare"il giornalista che raccoglie notizie (Š) rende note la propria identità,la propria professione e le finalità della raccolta (Š) evita artifici epressioni indebite", tale obbligo, tuttavia, non si configura qualora"ciò (Š) renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzioneinformativa" (art. 2, comma 1, del citato codice di deontologia),presupposto la cui sussistenza deve essere valutata caso per caso, verificandose le modalità di raccolta e diffusione siano proporzionate rispetto allo scopoinformativo perseguito e non altrimenti conseguibile; RITENUTO che, nel caso di specie, i principi sopra enunciati risultanorispettati, in considerazione della finalità del servizio, volto ad informare itelespettatori su una vicenda che risulta di interesse pubblico e tenuto ancheconto del fatto che la registrazione dello stesso è avvenuta in luogo pubblicoe in modo palese, dinanzi ad un intervistatore evidentemente munito dimicrofono e di telecamera al quale gli intervistati hanno ritenuto di volerrispondere, anche comunicando dati sensibili; RITENUTO quindi che, allo stato della documentazione in atti, iltrattamento dei dati in questione non appare effettuato in violazione di leggee che pertanto la richiesta di cancellazione dei dati personalidell'interessata nel servizio televisivo deve essere dichiarata infondata; RILEVATO tuttavia che il codice deontologico relativo al trattamentodei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica riconosce all'interessato,nel caso di dati personali resi noti direttamente dallo stesso, il diritto diaddurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela (art. 5, comma 2,cod. deont.) e che, pertanto, in ordine all'ulteriore e tuttora perdurantediffusione del servizio in questione sul sito HH, l'opposizionemanifestata dall'interessata appare meritevole di considerazione, sia inragione della non notorietà della stessa persona sia dell'irrilevanza della suadiretta identificazione rispetto alle finalità informative che possono esseretuttora esplicate da un servizio andato in onda ormai alcuni mesi fa; ritenutoquindi, per questa parte, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinarealla resistente di adottare le misure idonee a non consentire la riconoscibilitàdell'interessata (tramite oscuramento del volto, inquadratura limitata o altro)nel servizio ancora rinvenibile sul sito Internet HH entro il termine diquarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dandoconferma all'Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restantirichieste, avendo il titolare del trattamento integrato il riscontro fornitoall'interessata, seppure solo nel corso del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di R.T.I. S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione dellaresidua parte, in ragione del parziale accoglimento delle richieste dell'interessata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati; b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di opposizioneper motivi legittimi all'ulteriore diffusione dei dati personali dell'interessataed ordina alla resistente di adottare le misure idonee a non consentire lariconoscibilità dell'interessata (tramite oscuramento del volto, inquadraturalimitata o altro) nel servizio ancora rinvenibile sul sito Internet HHentro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presenteprovvedimento, dando conferma all'Autorità dell'avvenuto adempimento entro lamedesima data; c) dichiara non luogo a provvedere sulle restanti richieste; d) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di R.T.I.S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. Roma, 30 dicembre 2011
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