| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 30DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 514 del 30dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, e del dott.Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretariogenerale; VISTO il ricorso presentato il 26 settembre 2011 da Claudio Savoldi(rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Ninno), dipendente (in qualità dipilota di elicottero) di Inaer Aviation Italia S.p.A., nei confronti di talesocietà con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro in merito, haribadito la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile deidati personali che lo riguardano concernenti le modalità di svolgimento delproprio impiego lavorativo "contenuti sia nel fascicolo personale che neisistemi informatici aziendali quali ad esempio tempi di servizio, attività divolo, giorni di impiego, per l'anno 2010 e per il periodo 1998-2010 l'attivitàdi volo strumentale/IFR registrata"; rilevato che il ricorrente ha anchechiesto di conoscere le modalità, le finalità e la logica del trattamento deidati stessi, gli estremi identificativi del titolare e dell'eventualeresponsabile, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possonoessere comunicati, nonché di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delricorrente, nonché la nota del 25 novembre 2011 con la quale, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, l'Autorità ha disposto la proroga deltermine per la decisione; VISTA la nota anticipata via fax il 14 ottobre 2011 con la quale lasocietà resistente ha comunicato di aver già "con raccomandata a.r. datata13 settembre 2011 (Š), ricevuta dal signor Savoldi in data 16 settembre 2011, (Š)manifestato la propria disponibilità alla estrazione dei dati personali dellavoratore e trasposizione degli stessi su supporto cartaceo e/oinformatico" ed ha, comunque, trasmesso al ricorrente copia del"prospetto attività volo" e "prospetto giorni di servizio"; VISTA la nota datata 20 ottobre 2011 con la quale il ricorrente haritenuto incompleta la documentazione ricevuta, in quanto carente tra l'altrodell'indicazione del nominativo del pilota componente dell'equipaggio con ilgrado di comandante, nonché dell'indicazione dei "tempi di servizio per ilperiodo 1998-2011"; VISTA la nota anticipata via fax il 6 dicembre 2011, con la quale laresistente ha trasmesso al ricorrente una nuova versione del report contenenteil dettaglio voli effettuati dal ricorrente, comprensiva dei "datirelativi ai tempi di servizio, unitamente all'indicazione del nominativo delcomandante dell'equipaggio, relativamente al periodo novembre 2009 –novembre 2011"; RILEVATO pertanto che deve essere dichiarato non luogo a provvederesul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine allerichieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamento provveduto afornire un sufficiente riscontro in merito sia pure solo dopo la presentazionedel ricorso; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di Inaer Aviation Italia S.p.A., in ragione della tardività delriscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parteper giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 300 euro,previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di InaerAviation Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. Roma, 30 dicembre 2011
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