Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 21DICEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 494 del 21dicembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da DomenicoLucatuorto a Marco Zammarano, in qualità di titolare dell'agriturismo LaRiserva Montebello, con la quale l'interessato, nel contestare la ricezione diuna comunicazione promozionale inviata a mezzo posta elettronica al proprioindirizzo, ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali che loriguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, diconoscerne l'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gliestremi identificativi del titolare e dell'eventuale responsabile, nonché isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all'ulterioretrattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativaattestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro aiquali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 30 agosto 2011 nei confronti di MarcoZammarano, in qualità di titolare dell'agriturismo La Riserva Montebello, conil quale Domenico Lucatuorto, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha ribaditole proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistentele spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31agosto 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 28 ottobre 2011 con la quale questaAutorità ha disposto la proroga del termine per la decisione ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice;

RILEVATO che la copia del ricorso, dell'invito ad aderire allerichieste nello stesso proposte e della proroga dei termini del procedimento –previamente inviati al ricorrente per mezzo di due raccomandate a/r, tornate almittente per "compiuta giacenza" e con la dizione "sconosciuto" – è stataritrasmessa in data 13 dicembre 2011 all'indirizzo di posta elettronica fornitodal resistente medesimo in occasione di un colloquio telefonico intrattenutocon l'ufficio;

RILEVATO che il resistente non ha fatto pervenire alcun riscontro nelcorso del procedimento;

RITENUTO alla luce di ciò di dover accogliere il ricorso e di doverordinare al resistente di fornire riscontro, entro il termine di trenta giornidalla data di ricezione del presente provvedimento, a tutte le richiesteavanzate dal ricorrente con l'interpello preventivo e poi ribadite nel ricorsoe di dare conferma, entro il medesimo termine, a questa Autorità dell'avvenutoadempimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porliinteramente a carico di Marco Zammarano;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al resistente di fornireriscontro, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presenteprovvedimento, a tutte le richieste avanzate dal ricorrente e di dare conferma,entro il medesimo termine, a questa Autorità dell'avvenuto adempimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, posti interamente a carico di MarcoZammarano, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lg. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli