Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 21DICEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 493 del 21dicembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 31 agosto 2011 neiconfronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con cui XY, in qualità didipendente in servizio assoggettato dalla citata banca ad un provvedimentodisciplinare, nel ribadire le richieste avanzate ai sensi della normativa inmateria di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), hachiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personaliche lo riguardano contenuti nella "Segnalazione, in forma di relazionescritta, inviata a "Disciplina", eseguita da Responsabile Risorse UmaneCentrale e Territoriale competente, d'intesa con il Responsabile dellastruttura centrale o territoriale competente avente ad oggetto fatti illeciti ocomportamenti irregolari, sotto il profilo operativo o deontologico, didipendenti in servizio", nonché nella "Lettera accompagnatoria in cuiil Responsabile Risorse Umane formula le valutazioni congiunte con ilResponsabile della struttura centrale o territoriale a cui appartiene ildipendente, nonché esprime parere motivato circa il provvedimento da adottare,anche quest'ultimo formulato congiuntamente con il predetto responsabile dellastruttura" -documenti entrambi previsti dalla circolare 132 del 2/7/2009(che nell'ambito della BNL S.p.A. disciplina il procedimento disciplinare);rilevato che il ricorrente ha sostenuto che l'accesso ai dati personalicontenuti nei documenti in questione trova giustificazione nell'esigenza diesercitare il proprio diritto di difesa in sede giudiziaria, ai sensi dell'art.24 del Codice; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre le spese delprocedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota dell'8 novembre 2011 concui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termineper la decisione sul ricorso;

VISTI la nota inviata in data 4 ottobre 2011, la successiva memoriadifensiva datata 6 ottobre 2011, il verbale dell'audizione del 10 ottobre 2011ed infine la memoria integrativa datata 3 novembre 2011 con i quali laresistente ha sostenuto: 1) di aver fornito al ricorrente tutte le informazioniriguardanti l'apertura del procedimento disciplinare in questione le qualisarebbero contenute nella lettera di contestazione degli addebiti consegnata indata 29.3.2011, nella lettera consegnata in data 19.5.2011 con la quale labanca, valutata l'inidoneità delle giustificazioni del dipendente, irrogavaallo stesso la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalrelativo trattamento economico per un giorno, nonché nei fascicoli relativi aiclienti per i quali si erano riscontrate le irregolarità contestate alricorrente, fascicoli offerti in visione nel corso dell'incontro del 7 giugno2011; 2) di non poter concedere invece accesso agli specifici documenti oggettodi ricorso, posto che gli stessi contengono dati della società "di usostrettamente interno, (Š) anch'essi protetti dalla normativa sullaprivacy" in quanto "espressione del diritto di organizzare e gestirela propria attività (costituzionalmente garantito dall'art. 41 Cost.)" edinoltre sono "atti endo-procedimentali" che "attengono solo almomento formativo della volontà datoriale e che nessuna rilevanza assumono opossono assumere rispetto al contrapposto diritto di difesa" delricorrente (diritto che la resistente avrebbe già garantito rimettendo nelladisponibilità del medesimo tutta la documentazione oggettivamente rilevante);

VISTA, in particolare, la memoria integrativa datata 3 novembre 2011con la quale la banca resistente, in ordine alla citata"Segnalazione", ha sostenuto che la stessa non consiste in unaorganica relazione scritta, bensì in uno scambio di corrispondenza tra ladipendenza territoriale presso la quale il lavoratore  interessato prestaservizio e l'Ufficio Disciplina che a livello centralizzato è preposto allacura dei procedimenti disciplinari -"finalizzato alla precisa individuazioneda parte del Territorio (Š) degli elementi fattuali e di responsabilità (Š)"che formano il presupposto della lettera di contestazione disciplinare e che,come nel caso di specie, spesso contiene informazioni riferite a "soggettiterzi, cioè i dipendenti la cui condotta è rientrata nel perimetrodell'accertamento interno"; in ordine, invece, alla "Letteraaccompagnatoria", la resistente ha dichiarato che neanche quest'ultimaconsiste in un unico documento, ma sempre in uno scambio di corrispondenza trail Territorio e l'Ufficio Disciplina volto a raccogliere i commenti e leosservazioni del Territorio circa le giustificazioni rassegnate dal dipendenteinteressato dopo la ricezione della lettera di contestazione, e soprattutto laproposta (anzi tante proposte quanti sono i lavoratori coinvolti) delTerritorio circa la sanzione da irrogare, proposta che non è assolutamentevincolante per la Commissione Disciplina la quale può anche disattendere laproposta del Territorio e formulare all'Organo Deliberante una propostadiversa;

VISTA la nota fatta pervenire in data 22 novembre 2011 con la quale ilricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha insistitoper ottenere la comunicazione dei dati che lo riguardano contenuti nei documenti"Segnalazione" e "Lettera accompagnatoria" sopra citati,omettendo i dati di eventuali terzi;

RILEVATO che l'art. 8, comma 4, del Codice riconosce espressamente ilcarattere di dato personale dei cd. "dati valutativi", ovvero diquelle informazioni personali che non hanno carattere oggettivo relative"a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo" eche, anche rispetto a questi ultimi, è possibile esercitare, salvo che per larettificazione e l'integrazione, i diritti di cui all'art. 7 del Codicemedesimo;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice – come più volte evidenziato dal Garante –consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione informa intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti daltitolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e nonnecessariamente copia di tutti i documenti su cui gli stessi dati sianoriportati;

RILEVATO che, nel caso di specie, la resistente ha fornito una partedei dati personali che riguardano il ricorrente, ma non ha messo a disposizionedi questi gli ulteriori dati relativi allo stesso contenuti  nei documentiche nel loro insieme hanno costituito la "Segnalazione, in forma di relazionescritta, inviata a "Disciplina", eseguita da Responsabile RisorseUmane Centrale e Territoriale competente, d'intesa con il Responsabile dellastruttura centrale o territoriale competente" e la "Letteraaccompagnatoria in cui il Responsabile Risorse Umane formula le valutazionicongiunte con il Responsabile della struttura centrale o territoriale a cuiappartiene il dipendente, nonché esprime parere motivato circa il provvedimentoda adottare, anche quest'ultimo formulato congiuntamente con il predetto responsabiledella struttura"; rilevato che parte resistente non ha fornito elementiche possano giustificare il differimento o il diniego del diritto di accessoalle informazioni sopra evidenziate secondo quanto previsto in particolaredall'art. 8, commi 2 e 4, del Codice;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, in ordine ai datipersonali già comunicati nel corso del procedimento e di dover inveceaccogliere il ricorso in ordine agli eventuali, ulteriori dati personali, anchedi tipo valutativo, relativi all'interessato che riguardano il procedimentodisciplinare in questione, ovunque gli stessi siano conservati, e di doverordinare a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di integrare il riscontro giàfornito, comunicando (nei modi di cui all'art. 10 del Codice) tali dati alricorrente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presenteprovvedimento, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entrola medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diBanca Nazionale del Lavoro S.p.A., stante la tardività e l'incompletezza delriscontro, nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parteper giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai datipersonali già comunicati al ricorrente;

b) accoglie il ricorso in ordine agli ulteriori dati personali,anche di tipo valutativo, relativi all'interessato che riguardano ilprocedimento disciplinare in questione che non sono stati comunicati e ordina aBanca Nazionale del Lavoro S.p.A. di integrare il riscontro già fornito,comunicando (nei modi di cui all'art. 10 del Codice) tali dati al ricorrente,entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, edando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesimadata;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di400 euro, a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la quale dovràliquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti laresidua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli