| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 21DICEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 489 del 21dicembre 2011
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il 29 luglio 2011 nei confrontidi Tecnosicurezza s.r.l. con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv.Maurizio Rubin), dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare dallaresistente (per cui lavorava quale addetto alle vendite) ed essere stato quindilicenziato "per aver utilizzato in modo illegittimo il cellulare e il p.c.aziendale e per aver svolto, in generale, attività concorrenziale", haribadito la richiesta, già avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volta adottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco deidati che lo riguardano contenuti nella nota di contestazione disciplinare;rilevato che il ricorrente, accusato di aver "contattato i numeritelefonici corrispondenti ai recapiti di una società in diretta concorrenza conTecnosicurezza ed () installato nel p.c. aziendale dati e schede tecnicheinerenti i prodotti dalla stessa commercializzati", ha lamentatol'illiceità del trattamento effettuato, rappresentando di non essere "maistato informato in ordine ai mezzi e alle procedure utilizzate dal datore dilavoro per il controllo delle telefonate effettuate dal lavoratore o del p.c.aziendale", e di non aver mai ricevuto "un disciplinare interno sullaPrivacy e sugli strumenti di controllo aziendale"; rilevato, inoltre, che,a parere del ricorrente, la resistente, attraverso la raccolta dei citati dati,avrebbe effettuato un'attività di controllo "a distanza" dellavoratore in violazione dell'art. 4 dello Statuto del lavoratori (l. n.300/1970), in assenza di qualsivoglia accordo con le rappresentanze sindacali;rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte lespese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1°agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 delCodice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontroalle richieste dell'interessato, nonché la nota del 19 ottobre 2011 con laquale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei terminidel procedimento; VISTA la memoria del 9 settembre 2011 con la quale la resistente(rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Belligoli) – nel sostenerel'inammissibilità del ricorso richiamando l'art. 8, comma 2, lett. e), delCodice in ordine al pregiudizio effettivo e concreto che potrebbe derivareall'esercizio del proprio diritto in sede giudiziaria rispetto alla nota concui il ricorrente ha contestato il licenziamento comminatogli – hadichiarato di non voler comunque aderire alle richieste del ricorrente,ritenendo di aver acquisito i dati in questione in modo lecito; la resistentenon avrebbe, infatti, effettuato alcuna attività di controllo a distanza néinstallato alcuna apparecchiatura di controllo dell'attività lavorativa svoltadal ricorrente, essendosi limitata, con riferimento all'uso del telefono delricorrente, a "richiedere e ottenere () il dettaglio delle chiamate senzal'oscuramento delle ultime 3 cifre" e ad estrarre, "dai tabulatitelefonici, le chiamate contestate, effettuate a più riprese dal sig. XY ad unasocietà concorrente ed ai suoi soci, non considerando tutte le altre dicarattere personale" e, con riguardo ai dati contenuti nel p.c., avendoverificato, nell'ambito di una attività di periodica manutenzione, "che ilricorrente aveva installato sul computer, in una cartella accessibile e non inquella ad uso personale, del materiale (documenti, files, brochure, software)riconducibili ad una società concorrente della resistente, la qualecommercializza la medesima tipologia di prodotti"; rilevato che laresistente ha precisato di ricevere "dal proprio gestore, per i telefoniconcessi in uso ai propri dipendenti, il dettaglio dei numeri telefonici chiamati,oscurati nelle ultime 3 cifre in allegato alle fatture di pagamento" e hainviato copia dell'informativa a suo tempo resa al ricorrente e del D.P.S.redatto e reso accessibile ai propri dipendenti; VISTA la memoria inviata via fax il 12 settembre 2011 con la quale ilricorrente, nel rilevare che non è attualmente in corso alcuna proceduragiudiziaria tale da giustificare il richiamo all'art. 8, comma 2, lett. e), delCodice avanzato dalla resistente e che i dati del ricorrente "non sonostati utilizzati per difendere, giudizialmente, la posizione dell'azienda ma,al contrario, sono serviti, in via stragiudiziale, al fine di precostituire labase per un licenziamento disciplinare", ha ribadito le proprie richieste,rilevando che la società non ha mai fornito "alcuna informativa circa lemodalità e gli strumenti di controllo aziendale" e che tra le telefonatecontestategli ve ne sarebbero molte "relative all'utenza cellulare dellamoglie"; VISTA la memoria anticipata via fax il 31 ottobre 2011 con la quale laresistente, nel rilevare che "la lettera di impugnativa del licenziamentoinviata" preannuncerebbe un "evidente procedimento giudiziale nelquale Tecnosicurezza dovrà pur poter difendere i propri diritti ed utilizzaredetti documenti", ha lamentato l'assenza di prove in ordineall'"accusa di "controllo furtivo" del personal computerconcesso in uso al ricorrente" e ha rappresentato che "le numerosechiamate effettuate verso la moglie non sono da considerarsi di caratterepersonale, vista la qualifica di socia ricoperta dalla stessa per la societàconcorrente della resistente, i cui prodotti venivano proposti dal ricorrentealla clientela di Tecnosicurezza s.r.l."; RILEVATO che il datore di lavoro può effettuare dei controlli mirati,(direttamente o attraverso la propria struttura) al fine di verificarel'effettivo e il corretto adempimento della prestazione lavorativa e, senecessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087e 2104 cod. civ.); ritenuto, tuttavia che, nell'esercizio di tale prerogativa,occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché, conspecifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei datipersonali, i principi di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenzialidei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori, di pertinenza e noneccedenza di cui all'art. 11, comma 1, del Codice; ciò, tenuto conto che talicontrolli possono determinare il trattamento di informazioni personali, anchenon pertinenti, o dati di carattere sensibile; RILEVATO che, sulla base della documentazione in atti, il ricorrentenon risulta essere stato previamente informato in riferimento al trattamento didati personali che avrebbe potuto essere effettuato in attuazione di eventualicontrolli sull'utilizzo dell'apparecchio telefonico e del p.c. concessogli inuso, con particolare riferimento alle modalità e alle procedure da seguire pergli stessi; rilevato infatti che né nell'informativa a suo tempo resa allostesso né nel d.p.s. messo a disposizione dei dipendenti, la società ha fattocenno ad attività di manutenzione dei p.c. o ad attività di verifica in ordinealla fatturazione derivante dal traffico telefonico relativo ai telefoniconcessi in uso ai dipendenti; RITENUTO, alla luce di ciò, che il trattamento dei dati relativi alricorrente è stato effettuato in violazione dei principi di cui all'art. 11 delCodice e ritenuto pertanto di dover disattendere l'eccezione di inammissibilitàavanzata dalla resistente e di dover dichiarare fondato il ricorso, disponendo,ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei dirittidell'interessato, il divieto per la società resistente di trattareulteriormente i dati oggetto del presente ricorso a partire dalla data diricezione del presente provvedimento, dando conferma dell'avvenuto adempimentoal ricorrente e a questa Autorità entro trenta giorni dalla data di ricezionedel presente provvedimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porliinteramente a carico di Tecnosicurezza s.r.l.; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso e dispone, ai sensi dell'art. 150, comma2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divietoper la società resistente di trattare ulteriormente, i dati oggetto delpresente ricorso a partire dalla data di ricezione del presente provvedimento,dando conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autoritàentro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento ponendoli interamente a carico diTecnosicurezza s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice edell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti altribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. Roma, 21 dicembre 2011
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