Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 15DICEMBE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 481 del 15dicembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,  e del dott. DanieleDe Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 3 agosto 2011 da XY nei confronti diIl Gazzettino S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "IlGazzettino", con il quale la ricorrente, in relazione alla pubblicazioneintegrale, comprensiva di dati identificativi della stessa (nome, cognome ecomune di residenza), di una lettera inviata al predetto quotidiano al fine divederla pubblicata nella rubrica della posta dei lettori, con la richiesta di"omettere però, a fine testo, la pubblicazione del (Š) nome e cognome e diriportare (Š) solo le iniziali, o la dicitura "letterafirmata"", ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensidegli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di conoscere le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento deidati che la riguardano, nonché gli estremi identificativi del titolare e delresponsabile del trattamento, opponendosi altresì all'ulteriore trattamento deisuoi dati; la ricorrente ha, in particolare, lamentato che la diffusione nonautorizzata dei suoi dati avrebbe comportato una lesione dell'immagine dellamedesima in ambito lavorativo, ponendone in pericolo la posizioneprofessionale;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata,nonché la successiva comunicazione dell'11 novembre 2011 con la quale è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 2 settembre 2011, con cui Il Gazzettino S.p.A.ha fornito riscontro alle istanze avanzate dalla ricorrente, dichiarando, tral'altro, di non disporre "di proprie banche dati redazionali (salvo,ovviamente quella costituita dall'archivio storico visionabile presso la sededel giornale)", nonché di aver comunque provveduto ad eliminare i datipersonali della ricorrente;

VISTA la nota, datata 18 novembre 2011, con cui la resistente haaltresì  rappresentato che i fatti denunciati dalla ricorrente nellalettera inviata al giornale risultavano qualificati proprio dalla professioneesercitata dalla medesima conferendo, dunque, agli stessi una rilevanza socialetale da legittimarne la pubblicazione "senza imporre al quotidiano diometterne la "Fonte", ossia l'autrice della lettera-denuncia. (Š) lasignora XY inviando una denuncia firmata e dettagliata ha, di fatto,fornito al quotidiano una notizia di rilevanza pubblica (Š) che come talepoteva essere pubblicata, nella sua interezza, indicazione dell'autorecompresa";

VISTA la nota, datata 30 novembre 2011, con cui la ricorrente haeccepito di aver esplicitamente richiesto, nella domanda di pubblicazione dellapropria lettera, di omettere l'indicazione per esteso del nominativo rilevandocome "l'unica cosa che Il Gazzettino precisa nelle sue rubriche è di nonaccettare lettere anonime inviate alla redazione", senza tuttaviaprevedere "da nessuna parte che la firma debba sempre essere pubblicataper esteso";

RILEVATO anzitutto che l'interpello preventivo risulta propostocorrettamente nei confronti della redazione centrale e della competenteredazione locale del quotidiano in questione;

RITENUTO che, in ordine alle specifiche richieste avanzate dallaricorrente ai sensi dell'art. 7 del Codice (le uniche per le quali è possibileproporre ricorso al Garante), di dover dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolaredel trattamento provveduto a fornire un riscontro sufficiente, eliminando, tral'altro, i dati dell'interessata dal proprio archivio;

RILEVATO comunque, in ordine al diverso profilo relativo allapubblicazione degli estremi identificativi dell'interessata, che la redazionedel giornale, come si evince anche da un estratto della rubrica allegato alricorso, richiede espressamente che le lettere inviate contengano i dati degliautori delle stesse, rientrando poi in una libera valutazione della testatagiornalistica la decisione circa le modalità di pubblicazione più opportune (daeffettuarsi secondo i canoni di cui al codice deontologico in materia di giornalismo);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico della resistente nella misura di euro 250, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornitoall'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di IlGazzettino S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove hasede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli