| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 479 del 15dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), indata 29 luglio 2011, con la quale XY ha chiesto a Scharper S.p.A., dalla quale èstato licenziato dopo aver svolto attività di informatore scientifico delfarmaco, di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i datipersonali che lo riguardano relativi all'attività di indagine cui lo stesso èstato sottoposto prima della contestazione disciplinare e del licenziamento,nonché la comunicazione dell'origine dei dati, delle finalità, delle modalitàdel trattamento, della logica applicata e degli estremi identificativi delresponsabile del trattamento; VISTO il ricorso presentato al Garante il 27 settembre 2011 neiconfronti di Scharper S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv.Filippo Aiello, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le richiestegià avanzate con interpello preventivo e ha chiesto anche di esercitare idiritti di cui all'art. 7, comma 3, del Codice (l'aggiornamento, larettificazione, l'integrazione e, per i dati trattati in violazione di legge,la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati);rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre le spese delprocedimento a carico della controparte; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la nota del 9 novembre 2011 con la quale, aisensi dell'art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini delprocedimento; VISTA la memoria depositata il 21 ottobre 2011 con la quale la societàresistente (rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Lupi, MassimoCompagnino e Mauro Papais) nel sostenere la liceità del trattamento dei datieffettuato per far valere e difendere un proprio diritto, ha comunicatodi aver già messo a disposizione del ricorrente le informazioni richieste,avendo depositato presso il Tribunale di Milano un ricorso ex art. 414 c.p.c., "alfine di far accertare la legittimità del licenziamento del sig. XY, al qualeallegava, tra gli altri documenti, le relazioni investigative elaborate dallasocietà Axerta S.p.a. riguardo all'attività lavorativa" del ricorrente, eavendo spedito a quest'ultimo, per mezzo ufficiale giudiziario, il ricorsomedesimo il 23 settembre 2011; VISTA la memoria presentata il 25 ottobre 2011 con la quale ilricorrente, nel contestare le argomentazioni della resistente in ordine allaliceità del trattamento effettuato, ha rappresentato di aver ricevuto copia delricorso proposto ex art. 414 c.p.c. (e la documentazione allegata) solo dopo lapresentazione dell'odierno ricorso e, nel dubitare che tutti i dati raccoltidall'agenzia investigativa siano contenuti nella documentazione trasmessa, haribadito la richiesta volta a ottenere la comunicazione di tutti i datirichiesti nell'interpello preventivo nonché le istanze relative al blocco deidati e alla cancellazione degli stessi; VISTA la memoria datata 16 novembre 2011 con cui la resistente, nelfornire un più compiuto riscontro in ordine alle richieste avanzate ai sensidell'art. 7, comma 2, del Codice, ha dichiarato di non detenere, in ordine allavicenda di cui al ricorso, dati non registrati non ancora comunicati alricorrente; RILEVATO che il ricorso può essere preso in considerazioneesclusivamente con riferimento alle richieste già avanzate dal ricorrente coninterpello preventivo e di dover pertanto dichiarare inammissibili le richiesteavanzate, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Codice, esclusivamente con ilricorso; RITENUTO di dover dichiarare invece non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, in ordine alle restantirichieste del ricorrente e, in particolare, alla richiesta di accedere ai datipersonali che lo riguardano relativi all'attività investigativa alla lucedell'idoneo riscontro fornito dalla resistente che, seppure dopo lapresentazione del ricorso, ha messo a disposizione del ricorrente tali dati; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diSharper S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300,previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione dellaparziale inammissibilità delle richieste formulate; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allerichieste avanzate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice; b) dichiara inammissibili le istanze avanzate ai sensi dell'art.7, comma 3, del Codice; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Sharper S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente afavore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove hasede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso. Roma, 15 dicembre 2011
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